Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito del furto di un'autovettura, l'assicurato conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il pagamento della differenza tra quanto già corrisposto a titolo di indennizzo e una somma maggiore, che assumeva dovuta in forza di una clausola di polizza n. 25. La clausola, secondo la sua prospettazione, prevedeva per la perdita totale del veicolo entro i primi dodici mesi dall'immatricolazione il pagamento del cosiddetto "valore a nuovo", da determinarsi sulla base del valore Infocar pubblicato su "Quattroruote" nel mese di immatricolazione. L'assicurato sosteneva che, nonostante il veicolo fosse fuori produzione e sostituito da una versione più recente, fosse comunque legittimo riferirsi al modello successivo per determinare il valore assicurato. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1908, 1322 e 1372 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicabilità della clausola contrattuale e avesse di fatto disapplicato la pattuizione di polizza. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, assumendo che la Corte avesse contemporaneamente valorizzato una stima "a nuovo" e una valutazione riferita alla produzione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la clausola invocata non integrava una polizza stimata ex art. 1908 c.c., ma una clausola assicurativa di tipo "valore a nuovo", priva di deroga legale al principio indennitario e destinata solo a determinare oggettivamente il valore del bene assicurato. Ha confermato che, nel caso concreto, la clausola non era applicabile perché concepita per veicoli immatricolati entro l'anno e di recente fabbricazione, mentre l'auto rubata era di fabbricazione risalente e fuori produzione da tempo; pertanto il valore andava determinato con riferimento alle caratteristiche concrete del modello effettivamente assicurato e all'epoca dell'immatricolazione, senza utilizzare parametri relativi a modelli successivi. Ha inoltre escluso qualsiasi vizio di motivazione, osservando che la decisione di merito era coerente e non presentava alcuna invincibile contraddittorietà. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione disciplina la polizza stimata, che consente alle parti di stabilire convenzionalmente e in modo vincolante il valore della cosa assicurata; non si applica alla clausola "valore a nuovo", che non deroga al principio indennitario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia contrattuale delle parti; la Corte ha escluso che essa consenta di superare il principio indennitario mediante la clausola invocata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del contratto; la Corte ha ritenuto che la clausola, correttamente interpretata, non avesse il significato preteso.
art. 1908, secondo comma, c.c.
È l'ipotesi della polizza stimata, distinta dalla clausola "valore a nuovo" perché presuppone una stima negoziale preventiva del valore del bene, vincolante per le parti.
Massime di principio
- La clausola assicurativa che prevede il pagamento del "valore a nuovo" non coincide con la polizza stimata ex art. 1908 c.c. e non può essere usata per derogare al principio indennitario se non nei limiti consentiti dalla legge.
- Nel contratto di assicurazione contro il furto, il principio indennitario impone di evitare qualunque meccanismo che trasformi l'indennizzo in fonte di lucro; la determinazione del valore deve quindi riferirsi al bene effettivamente assicurato e alle sue caratteristiche concrete.
- Quando una clausola di polizza richiama listini o pubblicazioni di mercato, la sua applicazione va coordinata con il contenuto effettivo della pattuizione e con il tipo di bene assicurato, senza estendere il riferimento a modelli diversi o successivi.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede una contraddittorietà radicale o un'assenza/mera apparenza della motivazione; non è sufficiente la mera non condivisione della valutazione di merito.
- L'interpretazione della clausola contrattuale, se fondata su un accertamento di fatto coerente e non censurato sotto il profilo dell'ermeneutica, è sottratta al sindacato di legittimità.
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