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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20998/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 54 c.p., lamentando il mancato riconoscimento dello stato di necessità. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano aspecifici perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua; inoltre, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata dal ricorrente per contestare la sussistenza del reato di evasione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'aspecificità delle censure.

  • art. 54 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla causa di giustificazione dello stato di necessità; la censura è dichiarata inammissibile perché riproduttiva di quelle già esaminate in appello.

  • Cassa delle ammende

    Somma irrogata a titolo sanzionatorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente identico, le medesime doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la mera reiterazione di censure di merito integra aspecificità del motivo.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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