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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31166/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo proposto era una doglianza di merito, volta a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale in tema di responsabilità e di riconoscimento dell'imputato da parte dell'operante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riporta che l'unico motivo di ricorso riguardava la responsabilità dell'imputato e contestava il riconoscimento operato dai giudici di merito. La Corte ha però rilevato che la censura era costruita come una richiesta di nuova valutazione del fatto, quindi come doglianza in fatto, e non come critica giuridicamente ammissibile alla motivazione della decisione impugnata. Il ricorrente lamentava dunque, in sostanza, l'erroneo riconoscimento della sua identificazione da parte dell'operante, ma la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito sul punto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolva in una mera rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La valutazione di credibilità o di riconoscimento operata dal giudice di merito è incensurabile in cassazione quando il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza evidenziare un effettivo vizio giuridico della motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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