Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia, per come emerge dal solo estratto disponibile, riguarda una pronuncia di merito che aveva condannato l'ente alla stabilizzazione del rapporto. In cassazione l'ente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, fatti nuovi e mai dedotti in precedenza, come un precedente trasferimento ad altra pubblica amministrazione, che peraltro non risultano neppure allegati in concreto dal ricorrente e sono specificamente contestati dalla controparte nel controricorso; dall'altro lato, ha richiamato possibili sviluppi successivi, come la collocazione in disponibilità, prospettandoli come ostativi alla stabilizzazione. La Corte osserva però che tali sviluppi, anche se intervenuti, non sono incompatibili con la condanna alla stabilizzazione ma ne sarebbero piuttosto conseguenze, sicché non possono giustificare la cassazione della sentenza impugnata. La decisione dà inoltre atto, ai fini del contributo unificato aggiuntivo, che l'esenzione generale prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 vale per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, anche se assistiti dall'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per cassazione, confermando la pronuncia di appello che aveva disposto la stabilizzazione. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, e richiama il principio per cui l'esenzione generale del testo unico spese di giustizia opera per le Amministrazioni dello Stato, non per gli enti pubblici autonomi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Viene richiamato come disciplina delle spese di giustizia e del contributo unificato, con distinzione tra Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici autonomi.
Cass. S.U. n. 4315/2020
È richiamata per il principio secondo cui l'esenzione prevista in via generale dal d.P.R. n. 115 del 2002 non si estende agli enti pubblici autonomi, pur se patrocinati dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure fondate su fatti nuovi, non dedotti nei gradi di merito e non allegati in modo concreto dal ricorrente.
- Se gli eventi sopravvenuti evocati dal ricorrente sono effetti compatibili o consequenziali rispetto alla statuizione impugnata, essi non possono di per sé determinare la cassazione della sentenza.
- L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per le Amministrazioni dello Stato non si estende agli enti pubblici autonomi, anche quando siano assistiti dall'Avvocatura dello Stato.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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