Cassazione Penale, Sentenza n. 03292/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme per euro 75.765,53 nella titolarità di Eugenio Garofalo, indagato per truffa aggravata (art. 640, comma secondo n.1). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) omessa o apparente motivazione sul fumus del reato, rilevando che egli non avrebbe svolto attività libero-professionale retribuita nel periodo contestato (2021-febbraio 2024) e censurando l'interpretazione dell'art. 5 dello statuto della Medical Service s.r.l.; (2) violazione di norme procedurali e penalistiche nella valutazione del fumus, con analoga contestazione sull'interpretazione dello statuto societario; (3) omessa o apparente motivazione sul periculum in mora (rischio di dispersione del denaro), con critica al decreto del GIP ritenuto apodittico e all'ordinanza che si limita ad'affermazioni generiche circa il rischio di elusione delle pretese creditorie dell'Amministrazione pubblica.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi: il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato e motivatamente disatteso le deduzioni difensive relative all'assenza di attività libero-professionale post-2020 e all'interpretazione dell'art. 5 dello statuto della Medical Service, individuando elementi indiziari idonei a delineare il fumus commissi delicti (partecipazioni societarie, attribuzione utili, svolgimento di attività medico-professionali). Ha invece accolto il terzo motivo: il provvedimento impugnato e il decreto del GIP non contengono una motivazione sufficiente e specifica sul periculum in mora; l'affermazione generica secondo cui la disponibilità del denaro potrebbe consentire l'elusione delle pretese creditorie non è adeguatamente argomentata. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro con riguardo esclusivo alla verifica del requisito del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione, anche concisa, sulla sussistenza del periculum in mora che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo.
art. 640, comma secondo, n.1, cod. pen.
Fattispecie penale contestata (truffa aggravata); la valutazione del fumus commissi delicti si basa su elementi indiziari concreti, non sulla prova piena.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Norme processuali che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o apparente motivazione, ecc.).
art. 125, commi 3 e 5, cod. proc. pen.
Richiami procedurali usati nella motivazione su valutazione delle prove e del motivo della decisione in sede di riesame; la corte ha valutato la correttezza della motivazione del Tribunale rispetto a tali criteri.
Articolo richiamato per spiegare il diverso livello di persuasività richiesto: per le misure reali (sequestro) il giudice può fondarsi su concreti indizi anche se non raggiungono la persuasività richiesta per misure personali.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Norme relative alla trattazione orale in Cassazione; qui menzionate in relazione alla richiesta rituale di trattazione orale.
Norma richiamata in tema di incompatibilità tra rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno ed esercizio di attività libero-professionale; rilevante per la valutazione dell'incompatibilità e della possibile causa di illecito profitto.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2) il giudice deve motivare, anche sinteticamente, non solo il fumus del reato ma anche il periculum in mora: affermazioni generiche sul rischio di dispersione non sono sufficienti.
- La prova del fumus commissi delicti nelle misure reali può fondarsi su elementi indiziari concreti e non richiede la persuasività necessaria per le misure personali; tuttavia il giudice deve valutare e rispondere alle principali argomentazioni difensive.
- La semplice cessazione di attività libero-professionali anteriori al periodo contestato non esclude automaticamente l'esistenza di utilità riconducibili all'indagato (es. partecipazioni societarie, utili percepiti): tali elementi vanno valutati nel loro complesso.
- L'interpretazione di norme statutarie societarie può essere rilevante nella ricostruzione dei fatti ma non è necessariamente dirimente se altri elementi indiziari collegano l'indagato al profitto del reato.
- In caso di motivazione carente sul periculum in mora la Corte può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame limitato a quel profilo; la parte resistente deve quindi fornire elementi concreti sui rischi di dispersione o modifica del bene.
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