Cassazione Penale, Sentenza n. 8299/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 07/09/2023 chiedendo la revoca o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione n. 428/1998. Hanno sostenuto che il rilascio del condono edilizio per le porzioni dell'immobile aveva determinato la revoca dei presupposti dell'ordine di demolizione e che i limiti volumetrici previsti dalla L. n. 724/1994 (art. 39 e art. 43) debbano essere valutati per ciascuna domanda di condono distinta: in particolare hanno dedotto che erano state presentate tre distinte pratiche di condono relative a due immobili distinti (seppur nello stesso fabbricato) e che quindi non sarebbe stato superato il limite volumetrico di 750 mc per ciascuna istanza.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale che le tre domande di condono riguardavano, di fatto, un unico immobile e che attraverso la frammentazione delle istanze era stato eluso il limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39 L. n. 724/1994, essendo la cubatura complessiva risultata pari a circa 1.727 mc. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze sollevate erano questioni di fatto o rivalutazioni degli atti non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 39, comma 1
Il limite volumetrico di 750 metri cubi si applica alla costruzione nel suo complesso quando essa faccia capo a un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono; non è ammissibile eludere tale limite presentando più istanze frazionate riferibili alla stessa unità immobiliare.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 43
Richiamata dai ricorrenti nella doglianza, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione che valorizza l'unitarietà dell'edificio ai fini del calcolo della cubatura sanabile.
Limita l'intervento della Corte di cassazione ai vizi di diritto; le censure che chiedono una rivalutazione del fatto o delle prove (valutazioni di merito) sono inammissibili in cassazione.
Art. 444 c.p.p. / Art. 349 c.p. / R.D. 1265/1934 (art. 221)
Norme penali e processuali richiamate nel capo d'imputazione e nella motivazione del Tribunale come fondamento dell'ordine di demolizione; utili per contestare l'illegittimità dell'opera ma non tali da mutare la valutazione sul superamento del limite volumetrico del condono.
Massime di principio
- Per l'accesso al condono edilizio (L. n. 724/1994) il limite di 750 mc va valutato sull'opera nel suo complesso quando le parti denunciate siano funzionalmente unite e riconducibili a un unico soggetto che ha proposto le istanze.
- La frammentazione artificiosa delle richieste di sanatoria per eludere limiti di legge è censurabile: più pratiche riferite allo stesso fabbricato e allo stesso soggetto possono essere aggregate ai fini del calcolo della cubatura.
- Se il giudice di merito verifica la unità materiale e la titolarità unitaria delle pratiche, tale valutazione costituisce prova/accertamento di fatto non sindacabile in sede di Cassazione se adeguatamente motivata.
- Per sostenere la liceità di distinte domande di condono è importante documentare concretamente l'autonomia reale e la titolarità distinta delle singole unità (es. titolarità catastale separata, divisibilità funzionale, distinti proprietari o titolari di titolo abilitativo).
- Un parere favorevole dell'ente locale (Comune) alla pratica di condono non impedisce al giudice penale o civile di accertare unità di fatto e valutare l'eventuale elusione del limite volumetrico.
- In sede di impugnazione in cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione completa degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito: le censure devono essere fondate su vizi di diritto o carenze logiche della motivazione.
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