Sentenza n. 213/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1278/2023 depositata il 10.11.2023 dal Tribunale di Palmi, nel giudizio RG n. 3311/2022 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione alla pronuncia, il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 17 luglio 2025. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che, il 12 gennaio 2026, il gestore della procedura aveva accreditato nel borsellino elettronico del ricorrente l'importo riconosciuto dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza del Tribunale di Palmi è stata integralmente eseguita nelle more del giudizio, con accredito dell'importo dovuto nella Carta del docente. Poiché l'ottemperanza è intervenuta successivamente all'avvio del giudizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nella sentenza oggetto di ottemperanza.
Richiamato nell'epigrafe; il testo non esplicita una specifica applicazione ulteriore rispetto alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessario l'avvio del giudizio.
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