Cassazione Penale, Ordinanza n. 10553/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e adeguata, con puntuale indicazione degli elementi posti a base della dichiarazione di responsabilità, e che non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso, formulato come vizio di illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. In sostanza, la censura mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e adeguata dal giudice d'appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione; in presenza di motivazione congrua e adeguata non è consentita una rilettura del fatto o delle prove.
Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito mediante una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sussiste solo quando la motivazione sia realmente mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria; non quando il ricorrente contesti la ricostruzione fattuale perché preferirebbe una valutazione diversa.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo congruo gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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