Cassazione Penale, Sentenza n. 15141/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Assise d'Appello di Sassari che aveva confermato la declaratoria di "non doversi procedere" per effetto del presunto ostacolo di precedente giudizio (ne bis in idem) nei confronti dei tre imputati per reati di associazione terroristica. Il Procuratore Generale deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e inosservanza di norme processuali, sostenendo che la seconda imputazione non riguardava la stessa associazione contestata nel primo procedimento (non una cellula jihadista operante in Olbia, ma distinte associazioni operative in Pakistan con collegamenti differenti e, per Zulkifal, un diverso ruolo contestato), per cui non poteva operare il divieto di duplicazione dell'azione penale basato su mera similitudine lessicale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendo errata l'affermazione dei giudici di merito sulla identità delle azioni penali e sulla violazione del ne bis in idem. Ha rilevato che le due imputazioni riguardavano fatti e associazioni diverse (prima: appartenenza a una cellula jihadista operante in Italia/Olbia; secondo: partecipazione ad associazioni terroristiche operanti in Pakistan e attività di collaborazione dal territorio italiano), nonché posizioni personali differenti (ruolo direttivo vs mera partecipazione). Perciò la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Sassari per il prosieguo del giudizio e ha corretto il nome dell'imputato da "Zulki" in "Zulkifal".
Norme richiamate
Prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero quando sia risultato il fatto diverso da quello oggetto della contestazione; la Corte ha ritenuto centrale che la precedente ordinanza di restituzione indicasse una diversità di fatto, elemento incompatibile con una pronuncia di ne bis in idem basata su identità dell'azione
Stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni del capo IV è causa di nullità; la Corte ha ritenuto che l'errata applicazione delle regole sulla diversità del fatto comporta nullità che impone l'annullamento delle sentenze di merito
Regola l'individuazione del giudice del rinvio quando il giudice di appello rilevi la violazione dell'art. 522; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento per vizi processuali relativi alla restituzione degli atti, gli atti devono tornare al giudice di primo grado per non privare l'imputato di un grado di giudizio
art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte in tema di ricorso per saltum; serve a motivare il principio che la Cassazione, quando annulla per vizi che avrebbero imposto l'annullamento in appello, non può togliere un grado di giudizio all'imputato e deve rinviare al primo giudice
Principio del ne bis in idem
Il divieto di doppia punizione opera solo quando sussista identità di fatti o contestazioni; la Corte ha precisato che non può fondarsi su somiglianze lessicali se emergono divergenti fattispecie sostanziali e ruoli diversi
Massime di principio
- Per valutare il divieto di ne bis in idem occorre verificare l'identità sostanziale dei fatti e non la mera similitudine formale o lessicale delle imputazioni.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 indica l'emersione di fatti diversi: tale circostanza è decisiva e ostativa alla configurazione del bis in idem se la nuova imputazione riguarda, per contenuto e destinatari, fattispecie difformi.
- La diversa qualificazione del ruolo dell'imputato (es. dirigente/organizzatore vs semplice partecipante) contribuisce a caratterizzare fattispecie autonome, incidendo sulla valutazione di identità della azione penale.
- Se il giudice di merito sbaglia nell'applicazione delle norme sulla diversità del fatto, l'annullamento per cassazione deve riportare gli atti al giudice di primo grado per garantire all'imputato tutti i gradi di giudizio: non si può privare il soggetto di un grado di merito.
- Non è decisiva la scelta lessicale del pubblico ministero nel riformulare l'imputazione: ciò che conta è la sostanza materiale dei fatti contestati; una riformulazione identica dopo una ordinanza di restituzione può essere invalida se non rispetta la diversità emersa.
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