Cassazione Civile, Ordinanza n. 01990/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva notificato a una condomina un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota, a suo carico, di spese per lavori condominiali. La condomina aveva proposto opposizione e, in via riconvenzionale, aveva chiesto in un primo momento la nullità delle delibere poste a base dell'ingiunzione e, inoltre, la rimozione di opere realizzate dal condominio sulla propria proprietà esclusiva; nel corso del giudizio, la domanda di riduzione in pristino era stata convertita in domanda di risarcimento per equivalente. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato perché le delibere erano state annullate in altro giudizio, e la domanda risarcitoria era stata accolta solo parzialmente, con liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello stimato dal CTU. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la condomina ha dedotto: 1) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito si era discostato senza adeguata motivazione dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva quantificato un danno maggiore e aveva stimato un minusvalore dell'immobile in misura superiore al 10%; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza, assumendo che la stima del CTU non fosse stata specificamente contestata dal condominio e che quindi il giudice dovesse porla a base della decisione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che il giudice può discostarsi da una CTU percipiente purché motivi sulle ragioni del dissenso, e che nella specie la motivazione della sentenza di appello era adeguata, inoltre ha escluso che vi fosse un omesso esame scrutinabile in cassazione in presenza di doppia conforme; ha poi ribadito che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non la valutazione tecnica espressa dal consulente, sicché la mancata contestazione della stima non vincola il giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato solo parzialmente il danno lamentato dalla condomina. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione sufficiente e non apparente per discostarsi in parte dalle conclusioni del CTU e ha escluso che la mancata contestazione della valutazione peritale impedisse al giudice di procedere a una diversa quantificazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per doppia conforme, la doglianza incentrata sull'omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione omessa o apparente è respinta perché la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva e non meramente apparente.
Il principio di non contestazione riguarda le circostanze di fatto e non si estende alla valutazione tecnica espressa dal consulente d'ufficio.
La doglianza non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice.
La censura è infondata poiché il giudice non è vincolato dalla valutazione del CTU se non nei limiti di una adeguata motivazione del dissenso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità procedono solo se la motivazione è assente o apparente; qui il vizio è escluso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio di tipo percipiente può discostarsene, in tutto o in parte, purché indichi in motivazione le ragioni del dissenso e gli elementi probatori su cui fonda la decisione.
- Il sindacato di legittimità sul discostamento dalla CTU non può risolversi in una nuova valutazione del merito, ma si limita a verificare la presenza di una motivazione non apparente e logicamente sufficiente.
- Il principio di non contestazione opera con riferimento ai fatti storici allegati in causa e non si estende alla valutazione tecnica o estimativa svolta dal consulente tecnico d'ufficio.
- La mancata contestazione della relazione peritale non vincola il giudice a recepirne le conclusioni, potendo questi attribuire diverso peso alla consulenza sulla base di altri elementi istruttori.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la c.d. doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo specifiche deduzioni idonee a superare tale limite.
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