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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06038/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2014 e 2015, con cui l'Ufficio recuperava costi ritenuti non deducibili perché derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, la CTR Lombardia aveva ritenuto motivati gli atti impositivi ma aveva comunque rigettato l'appello dell'Agenzia, escludendo la falsità soggettiva delle fatture per la ritenuta esistenza di una struttura imprenditoriale dell'emittente e non di una mera "cartiera". Pur avendo annullato integralmente la pretesa fiscale, la CTR aveva compensato le spese di lite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta senza l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni e con motivazione solo apparente, in presenza di soccombenza totale dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che non vi era soccombenza reciproca, perché l'intera pretesa tributaria era stata annullata; la mera affermazione della correttezza della motivazione degli atti impositivi non valeva a giustificare la compensazione delle spese. In assenza di gravi ed eccezionali ragioni, la deroga al criterio della soccombenza non era legittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame sulla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    La compensazione delle spese nei giudizi tributari richiede, in caso di soccombenza totale di una parte, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni; in mancanza di tali ragioni, la deroga al criterio di soccombenza è illegittima e censurabile in cassazione.

  • principio di causalità

    Il carico delle spese processuali deve gravare su chi ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento contra ius.

  • Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019

    Le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della compensazione non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge deducibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere disposta quando una parte sia integralmente soccombente, salvo l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente e logicamente individuate dal giudice.
  • La soccombenza reciproca non ricorre quando la pretesa fiscale sia annullata integralmente, anche se il giudice riconosca la correttezza della motivazione dell'atto impositivo.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, rileva il contenuto decisorio della sentenza e non le ragioni astratte o interlocutorie che hanno condotto all'esito della lite.
  • La deroga al principio di soccombenza deve essere sorretta da una motivazione non apparente e non illogica; in difetto, la statuizione è censurabile per violazione di legge in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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