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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 22 gennaio 2025 n. 78, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 78 del 22 gennaio 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere e corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 25 luglio 2025 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato e anche la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita; l’amministrazione, inoltre, non aveva fornito elementi ostativi all’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato. In caso di persistente inadempimento, ha disposto l’intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato provvisoriamente in 1.000 euro salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del modesto valore della controversia e della natura del beneficio economico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, attuato mediante la carta elettronica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    È richiamato quale fondamento della notificazione della sentenza all’amministrazione ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’ente pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la mancata esecuzione dell’obbligo imposto all’amministrazione, in assenza di elementi ostativi dedotti dall’ente, giustifica l’accoglimento della domanda e l’assegnazione di un termine per adempiere.
  • Quando l’amministrazione permane inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi, individuato già nella sentenza e attivabile su sollecitazione della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista nell’ambito dell’ottemperanza non deve essere applicata quando, avuto riguardo al modesto valore della controversia e alla natura dell’obbligazione da eseguire, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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