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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07957/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di un istituto di credito, di cinque assegni bancari tratti da una società poi fallita sul conto corrente acceso presso la banca e presentati all'incasso a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci tali pagamenti ex art. 44 l.fall. e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme corrisposte ai portatori dei titoli, ritenendo che il denaro usato per i pagamenti rientrasse comunque nella disponibilità della fallita, anche in ragione di plurime operazioni in uscita consentite dalla banca in assenza di un formale contratto di apertura di credito. La corte d'appello ha confermato tale impostazione sul punto decisivo, pur escludendo in senso tecnico la prova di una formale apertura di credito. La banca ricorrente ha quindi dedotto violazione degli artt. 1321, 1842 e ss. c.c., dell'art. 117 TUB e dell'art. 44 l.fall., sostenendo che, in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito, non poteva ritenersi provata nemmeno per facta concludentia la concessione del credito, che richiede la forma scritta a pena di nullità; di conseguenza, i pagamenti eseguiti su conto scoperto non avrebbero potuto essere considerati fatti con somme nella disponibilità del fallito. Il fallimento ha resistito, affermando che la documentazione del conto e gli estratti conto provavano l'esistenza del rapporto e, comunque, un'apertura di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta dal fallimento ex art. 44 l.fall. contro l'istituto di credito. Ha inoltre condannato il fallimento al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio. La decisione si fonda su due passaggi centrali: da un lato, la mera tolleranza della banca nello scoprire il conto non prova la disponibilità delle somme in capo al correntista in assenza di prova di una valida apertura di credito; dall'altro, il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente ex art. 78 l.fall., con cristallizzazione dei rapporti dare-avere alla data del fallimento, sicché i pagamenti eseguiti dopo tale momento non possono dirsi effettuati con somme nella disponibilità del fallito, ma con mezzi propri dell'istituto di credito.

Norme richiamate

  • artt. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione e la prova del contratto di apertura di credito in assenza di forma scritta.

  • artt. 1842 e ss. c.c.

    Richiamati per affermare che l'apertura di credito è un contratto tipico che richiede prova e forma scritta e non può essere desunta liberamente da meri comportamenti tollerati dalla banca.

  • art. 117 TUB

    Richiamato a sostegno della necessità della forma scritta dei contratti bancari rilevanti, con conseguente invalidità della prova per facta concludentia dell'apertura di credito.

  • art. 44 l.fall.

    Norma invocata per sostenere l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento; la Corte ne esclude l'applicabilità al caso concreto, perché le somme pagate non erano nella disponibilità della fallita.

  • art. 78 l.fall.

    La Corte lo valorizza come norma decisiva: il fallimento di una parte determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente e la cristallizzazione dei rapporti di debito/credito alla data del fallimento.

Massime di principio

  • In mancanza di prova di un valido contratto di apertura di credito, il fatto che la banca consenta operazioni in uscita su conto scoperto non dimostra che il correntista disponga delle relative somme, ma costituisce soltanto indice di tolleranza dello scoperto.
  • Il fallimento di una delle parti comporta lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente e dei rapporti collegati, con cristallizzazione erga omnes della situazione debitoria e creditoria alla data della dichiarazione di fallimento.
  • Dopo lo scioglimento del conto corrente per effetto del fallimento, i pagamenti di assegni tratti sul conto e pagati dalla banca in assenza di provvista non possono essere considerati eseguiti con somme nella disponibilità del fallito, ma con mezzi propri dell'istituto di credito.
  • Quando la questione è integralmente decisa in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConto correnteRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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