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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10875/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/06/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava una condotta illecita edilizia/urbanistica: l'imputato avrebbe esteso la propria attività oltre l'area concessa, realizzando un manufatto abusivo, infisso al suolo e saldato a un chiosco preesistente, dunque non transitorio né occasionale. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando l'intralcio alla circolazione pedonale nello spazio occupato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e non a dedurre specifici travisamenti; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione logica e conforme al dato normativo, in ragione della non particolare tenuità della violazione e dell'intralcio arrecato alla circolazione dei pedoni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con valutazione discrezionale sorretta da motivazione logica e non viziata; nel caso concreto è stata esclusa per la non particolare tenuità dell'offesa e per l'intralcio alla circolazione pedonale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle risultanze probatorie quando il ricorso non individui specifici travisamenti di emergenze processuali già valutate dai giudici di merito.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, specie quando la condotta abbia prodotto un apprezzabile ostacolo o pregiudizio concreto.
  • La realizzazione di un manufatto abusivo infisso al suolo e stabilmente saldato a un'opera preesistente è indice di una condotta non meramente occasionale o transitoria, rilevante ai fini della valutazione di gravità dell'offesa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni fattuali già compiutamente esaminate dal giudice di merito e non in puntuali violazioni di legge o vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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