Cassazione Penale, Ordinanza n. 31079/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e applicato la recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando l'applicazione della recidiva. La censura, però, è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente riproduttiva delle medesime doglianze già formulate in appello e già respinte dalla Corte territoriale con motivazione ampia e argomentata, senza un effettivo confronto con tale motivazione, in particolare con la ricostruzione della biografia penale dell'imputato.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per individuare il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello
recidiva
la censura difensiva investiva l'applicazione della recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di merito
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le medesime censure già proposte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa alla recidiva deve essere specifica e misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di doglianze già disattese non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →