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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31079/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e applicato la recidiva, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando l'applicazione della recidiva. La censura, però, è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente riproduttiva delle medesime doglianze già formulate in appello e già respinte dalla Corte territoriale con motivazione ampia e argomentata, senza un effettivo confronto con tale motivazione, in particolare con la ricostruzione della biografia penale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice richiamata per individuare il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello

  • recidiva

    la censura difensiva investiva l'applicazione della recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di merito

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le medesime censure già proposte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione relativa alla recidiva deve essere specifica e misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di doglianze già disattese non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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