Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31018/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (nessuno)

La controversia

Il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al condannato. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La soppressione dell'inciso ad opera della legge n. 103 del 2017 comporta che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, senza possibilità di proposizione personale da parte dell'interessato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la facoltà della parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità è determinata da colpa della parte ricorrente, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.