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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3493/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità processuale (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.) per presunta violazione delle norme sulla notifica e sul contraddittorio (artt. 97, 161, 162 comma 4‑bis, 178, 179, 601 c.p.p.): il ricorrente lamentava che il giudizio di appello si era celebrato in sua assenza inconsapevole perché il difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio aveva rinunciato al mandato e il nuovo difensore nominato non era stato comunicato né all'imputato né al difensore stesso, con la conseguenza che le notifiche e gli avvisi non sarebbero pervenuti direttamente all'imputato

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato regolarmente avvisato tramite il domicilio eletto presso il difensore e che la rinuncia del difensore precedente non comporti automaticamente la revoca dell'elezione di domicilio senza una dichiarazione formale dell'imputato. Inoltre il nuovo difensore era a conoscenza della data di udienza (aveva chiesto il differimento e partecipato senza eccepire) e quindi il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. Per tali ragioni non sussisteva alcuna nullità degli atti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, per profili di colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente infondato. Motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione delle norme processuali poste a pena di nullità); la Corte ha ritenuto il motivo processuale manifestamente infondato

  • art. 97 c.p.p.

    principi generali sull'oralità e sull'istruzione del processo; richiamato nel contesto delle regole sul corretto svolgimento del contraddittorio

  • art. 161 c.p.p.

    disciplinante le notificazioni in materia penale; la Corte ha ritenuto che la notifica presso il domiciliatario difensore fosse valida ai fini dell'informazione dell'imputato

  • art. 162 c.p.p.

    regole sulla domiciliazione presso il difensore e conseguenze della stessa; interpretato nella direzione che l'elezione di domicilio continua a produrre effetti anche quando il difensore rinunci al mandato, salvo revoca formale dell'imputato

  • art. 178 c.p.p.

    ulteriori norme sulle notificazioni e termini processuali richiamate a supporto della correttezza procedurale

  • art. 179 c.p.p.

    disciplinante forme e validità delle comunicazioni agli imputati; utilizzata per confermare la validità delle comunicazioni effettuate presso il domiciliatario

  • art. 601 c.p.p.

    norma relativa all'efficacia degli atti processuali e nullità; richiamata nel quadro delle presunte nullità non fondate

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende allorché il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    richiamata per il criterio di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore è un atto formale che produce effetti fino a che l'imputato non revoca espressamente e nella stessa forma tale elezione; la sola rinuncia del difensore non è sufficiente a far cessare gli effetti della domiciliazione
  • Le comunicazioni effettuate presso il domiciliatario difensore regolarmente indicato valgono come conoscenza per l'imputato; se il difensore domiciliatario è a conoscenza dell'udienza e non eccepisce, la mancata presenza personale dell'imputato non comporta automaticamente nullità
  • Per far valere una nullità derivante da difetti di notifica o di instaurazione del contraddittorio è necessario agire tempestivamente (in udienza o con rimedi processuali adeguati); obiezioni tardive sono meno efficaci
  • Se il nuovo difensore partecipa all'udienza e non solleva questioni di irregolarità processuale, la Corte tende a ritenere valida la partecipazione al contraddittorio e legittime le decisioni adottate
  • Chi propone ricorso in Cassazione per motivi processuali manifestamente infondati rischia la declaratoria di inammissibilità, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), specialmente quando sussistono profili di colpa
  • In situazioni analoghe è prudente provare tempestivamente la mancata ricezione delle comunicazioni (ad esempio tramite atti formali del domiciliatario o dichiarazioni dell'imputato) e sollevare eccezioni in tempo utile per evitare la perdita del diritto di impugnare per vizi formali

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