Cassazione Penale, Sentenza n. 3493/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità processuale (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.) per presunta violazione delle norme sulla notifica e sul contraddittorio (artt. 97, 161, 162 comma 4‑bis, 178, 179, 601 c.p.p.): il ricorrente lamentava che il giudizio di appello si era celebrato in sua assenza inconsapevole perché il difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio aveva rinunciato al mandato e il nuovo difensore nominato non era stato comunicato né all'imputato né al difensore stesso, con la conseguenza che le notifiche e gli avvisi non sarebbero pervenuti direttamente all'imputato
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato regolarmente avvisato tramite il domicilio eletto presso il difensore e che la rinuncia del difensore precedente non comporti automaticamente la revoca dell'elezione di domicilio senza una dichiarazione formale dell'imputato. Inoltre il nuovo difensore era a conoscenza della data di udienza (aveva chiesto il differimento e partecipato senza eccepire) e quindi il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. Per tali ragioni non sussisteva alcuna nullità degli atti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, per profili di colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente infondato. Motivazione semplificata.
Norme richiamate
norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione delle norme processuali poste a pena di nullità); la Corte ha ritenuto il motivo processuale manifestamente infondato
principi generali sull'oralità e sull'istruzione del processo; richiamato nel contesto delle regole sul corretto svolgimento del contraddittorio
disciplinante le notificazioni in materia penale; la Corte ha ritenuto che la notifica presso il domiciliatario difensore fosse valida ai fini dell'informazione dell'imputato
regole sulla domiciliazione presso il difensore e conseguenze della stessa; interpretato nella direzione che l'elezione di domicilio continua a produrre effetti anche quando il difensore rinunci al mandato, salvo revoca formale dell'imputato
ulteriori norme sulle notificazioni e termini processuali richiamate a supporto della correttezza procedurale
disciplinante forme e validità delle comunicazioni agli imputati; utilizzata per confermare la validità delle comunicazioni effettuate presso il domiciliatario
norma relativa all'efficacia degli atti processuali e nullità; richiamata nel quadro delle presunte nullità non fondate
consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende allorché il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata per il criterio di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore è un atto formale che produce effetti fino a che l'imputato non revoca espressamente e nella stessa forma tale elezione; la sola rinuncia del difensore non è sufficiente a far cessare gli effetti della domiciliazione
- Le comunicazioni effettuate presso il domiciliatario difensore regolarmente indicato valgono come conoscenza per l'imputato; se il difensore domiciliatario è a conoscenza dell'udienza e non eccepisce, la mancata presenza personale dell'imputato non comporta automaticamente nullità
- Per far valere una nullità derivante da difetti di notifica o di instaurazione del contraddittorio è necessario agire tempestivamente (in udienza o con rimedi processuali adeguati); obiezioni tardive sono meno efficaci
- Se il nuovo difensore partecipa all'udienza e non solleva questioni di irregolarità processuale, la Corte tende a ritenere valida la partecipazione al contraddittorio e legittime le decisioni adottate
- Chi propone ricorso in Cassazione per motivi processuali manifestamente infondati rischia la declaratoria di inammissibilità, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), specialmente quando sussistono profili di colpa
- In situazioni analoghe è prudente provare tempestivamente la mancata ricezione delle comunicazioni (ad esempio tramite atti formali del domiciliatario o dichiarazioni dell'imputato) e sollevare eccezioni in tempo utile per evitare la perdita del diritto di impugnare per vizi formali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →