Cassazione Penale, Ordinanza n. 06406/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per più episodi contestati ai capi A), B), C), D), E), F), G) e H). Nel primo motivo il ricorrente censurava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza era formulata in modo generico: nella parte iniziale si limitava a richiamare principi generali e precedenti giurisprudenziali non pertinenti, mentre nella parte finale proponeva un confronto solo parziale con la sentenza impugnata, ignorando gli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito, ritenuti ben più ampi della sola localizzazione del telefono cellulare e dell'identità del modus operandi con precedenti rapine. Con il secondo motivo il ricorrente contestava il diniego delle attenuanti e il trattamento sanzionatorio, ma lo faceva richiamando un argomento non contenuto nella motivazione d'appello, bensì risalente al primo grado, e omettendo di confrontarsi con le reali ragioni espresse dalla Corte territoriale. La Cassazione ha quindi ritenuto il ricorso affetto da aspecificità e genericità tali da determinarne l'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sul punto della responsabilità, si limiti a richiami astratti a principi generali e precedenti giurisprudenziali senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è affetta da aspecificità quando non si confronta con gli elementi fattuali e indiziari effettivamente valorizzati dal giudice di merito, ma si arresta a un controesame parziale o selettivo della decisione.
- È inammissibile il motivo che contesti il diniego delle attenuanti o il trattamento sanzionatorio invocando argomenti non presenti nella motivazione d'appello e omettendo di misurarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La mera riproposizione di doglianze già formulate in precedenza, senza critica concreta e mirata alla decisione di secondo grado, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
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