Cassazione Civile, Ordinanza n. 02873/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 36097/2023 aggiungendo al dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", la formula "da distrarsi in favore dell'Avv. Antonia Romano ex art. 93 cod. proc. civ.". Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese del presente procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione che, nel rigettare il ricorso proposto contro di lui, aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in suo favore ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore che l'aveva espressamente richiesta nel controricorso e nella memoria, avendo anticipato le spese. Nel procedimento di correzione la notifica alla società intimata è stata ritenuta irrituale perché eseguita presso il difensore del giudizio di appello anziché alla parte personalmente; tuttavia la Corte ha escluso la necessità di rinnovazione della notifica, ritenendo la società totalmente estranea agli effetti della correzione richiesta. La Corte ha poi verificato dagli atti la sussistenza dell'errore materiale, consistente nell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, e ha ritenuto esperibile il rimedio della correzione degli errori materiali, non già l'impugnazione ordinaria, trattandosi di omissione incidentale rispetto alla statuizione sulle spese.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è rimedio esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio appropriato per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore si collega al meccanismo di distrazione previsto dalla norma e legittima la correzione dell'ordinanza che l'abbia omessa.
Per partecipare al giudizio di cassazione, anche come controricorrente, è necessaria procura speciale.
Il richiamo alla procura speciale vale anche per il controricorrente nel giudizio di cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.
La notifica irregolare al difensore anziché alla parte non integra inesistenza ma nullità sanabile.
secondo comma, ultimo inciso
La Cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla correzione disposta dalla Corte.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata dal difensore antistatario, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., e non un vizio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile anche nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione.
- La notifica del ricorso per correzione eseguita presso il difensore costituito nel giudizio di merito, invece che alla parte personalmente rimasta intimata nel giudizio di cassazione, non è inesistente ma nulla e, se la parte è estranea agli effetti della statuizione da correggere, non impone la rinnovazione della notifica.
- Quando la correzione richiesta riguarda esclusivamente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, non sussiste interesse alla partecipazione del soggetto rimasto estraneo alla statuizione oggetto di rettifica.
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