Cassazione Penale, Sentenza n. 00921/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva, per operazioni dolose e per distrazione di somme) emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e confermata dalla Corte di Appello di Milano. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità del giudizio per violazione delle norme di incompatibilità/astensione (art. 34 e 36 c.p.p.), denunciando che il Presidente del collegio d'appello (dott. Enrico Massimo Manzi) aveva già partecipato al giudizio relativo al coimputato (il figlio Andrea) e, nonostante una sostituzione formale del collegio, ha presieduto la decisione nel procedimento trattato in modalità cartolare, rendendo impossibile per la difesa proporre tempestiva ricusazione. Sono stati altresì proposti numerosi motivi subordinati e di merito (vizi di motivazione, violazioni di norme processuali relative all'acquisizione documentale, erronea applicazione di norme fallimentari e diniego delle pene sostitutive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'incompatibilità del Presidente del collegio e all'impossibilità per la difesa di proporre ricusazione a causa della trattazione cartolare. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nei procedimenti decisi "de plano" o in modalità cartolare quando la parte non può conoscere anticipatamente la composizione del collegio, la parte può far valere l'incompatibilità anche in Cassazione e la sentenza emessa con il concorso del giudice incompatibile è annullabile per nullità assoluta. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Individua le cause di incompatibilità del giudice; la partecipazione precedente a giudizi correlati può integrare causa di incompatibilità.
Stabilisce il dovere di astensione del magistrato in presenza di una causa di incompatibilità.
Regolano la procedura di ricusazione come rimedio contro l'incompatibilità del giudice; la ricusazione è lo strumento ordinario per far valere la causa di incompatibilità.
Impone il divieto per il giudice ricusato di compiere atti del procedimento; la violazione può comportare nullità della decisione.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta per violazioni che ledono il principio di imparzialità quando il giudice ricusato non si astiene e ciò venga successivamente accertato.
art. 598-bis cod. proc. pen. (ex art. 23-bis d.l. n.137/2020)
Regola la trattazione cartolare di alcuni giudizi; la Corte ha affrontato il problema dell'impatto di tale modalità sulla possibilità per la difesa di conoscere la composizione del collegio e di proporre ricusazione.
art. 111 Cost.
Garantisce il giusto processo; costituisce fondamento costituzionale del principio di imparzialità e terzietà del giudice, che rende inaccettabile la decisione resa da giudice incompatibile.
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Richiamati nel ricorso in relazione alla corretta qualificazione dei fatti di bancarotta; non sono stati decisi nel merito perché il motivo principale ha portato all'annullamento.
art. 544 e 546 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto e obbligo della motivazione delle sentenze; i rilievi di carenza motivazionale sono stati assorbiti a seguito dell'annullamento per incompatibilità.
art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola la manifestazione di consenso dell'imputato alle pene sostitutive nel procedimento cartolare; il ricorrente lamentava un vizio nel rigetto dell'istanza, ma la corte di legittimità ha rimesso la decisione sul merito al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Se un giudice ha partecipato a un giudizio correlato che riguarda la stessa vicenda e ciò configura causa di incompatibilità, la strada ordinaria è la ricusazione; tuttavia, se la composizione del collegio non è conoscibile prima della decisione (procedimenti "de plano" o cartolari), la parte può far valere l'incompatibilità in Cassazione e ottenere l'annullamento per nullità assoluta.
- La distinzione tra ricusazione preventiva e nullità è essenziale: la mancata astensione in principio non incide sulla capacità del giudice ma, se la parte non poteva tempestivamente proporre ricusazione e la causa di incompatibilità emerge solo dopo la decisione, la corte di legittimità può annullare la sentenza per violazione dell'imparzialità.
- Nei procedimenti trattati in modalità cartolare le difese devono porre particolare attenzione alla composizione del collegio e, se necessario, chiedere formalmente la comunicazione della composizione o segnalare tempestivamente qualsiasi elemento di possibile incompatibilità; in mancanza di ciò, resta la via impugnatoria in Cassazione.
- Quando la cassazione annulla per vizi di composizione del collegio o di imparzialità, gli altri profili di merito sollevati (motivazione, prova, ricadute sostanziali) possono risultare assorbiti e saranno riesaminati nel nuovo giudizio di merito.
- In tema di rifiuto di pene sostitutive o altre misure, il giudice che rigetta l'istanza deve motivare in modo concreto e individualizzato il diniego; tuttavia, nel caso di annullamento per vizi processuali, la valutazione viene rinviata al nuovo giudizio.
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