Cassazione Penale, Sentenza n. 29190/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di correzione di un presunto errore materiale nella sentenza che disponeva la consegna temporanea di Oliverio alle autorità belghe in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Oliverio sostiene che la Corte di appello, pur avendo disposto il trasferimento per consentire la partecipazione al processo pendente in Belgio, ha indicato per errore un arco temporale limitato (11-31 marzo 2025) mentre la permanenza avrebbe dovuto coprire l'intera durata del procedimento (comprese udienze successive, es. 24 aprile 2025). Chiedeva dunque la correzione dell'errore materiale al fine di estendere il periodo di permanenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non si trattasse di un errore materiale ma di una richiesta di modifica sostanziale della decisione già adottata; in tal caso il rimedio corretto sarebbe stata l'impugnazione della sentenza che aveva disposto il trasferimento temporaneo. Inoltre la Corte ha chiarito che eventuali ulteriori partecipazioni ad udienze in Belgio potevano essere disposte solo su specifica richiesta dell'autorità procedente belga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (artt. 1 e 24)
Le norme richiamate sono state invocate dal ricorrente per profili di diritto di difesa e cooperazione giudiziaria; la Corte non ha ravvisato nella richiesta la correzione di un mero errore materiale riconducibile a quanto disciplinato, ma una modifica sostanziale del termine di trasferimento, non sanabile con la procedura di correzione
art. 6 CEDU
Il ricorrente richiamava la garanzia del giusto processo e del diritto a partecipare al procedimento; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una lesione piena di tale diritto tale da giustificare la correzione sommaria dell'atto, soprattutto in assenza dell'impugnazione del provvedimento originario
art. 130 cod. proc. pen. (procedura di correzione errori materiali)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la procedura per la correzione degli errori materiali è limitata a errori di redazione o palese discordanza e non può essere usata per ottenere una modifica sostanziale di quanto già deciso; per modifiche di merito occorre impugnare il provvedimento
Massime di principio
- La procedura per la correzione di errori materiali è riservata a inesattezze formali e non può essere utilizzata per cambiare il contenuto sostanziale di una decisione già pronunciata.
- Se l'autorità giudicante ha fissato termini specifici per un trasferimento temporaneo (es. date precise), la parte che ritenga errato quel computo deve impugnare la decisione principale e non limitarsi alla richiesta di correzione materiale.
- Per ottenere una estensione della permanenza all'estero per partecipare a ulteriori udienze, è generalmente necessaria una nuova richiesta formale dall'autorità procedente del Paese richiedente; il giudice nazionale non modifica d'ufficio i termini senza tale istanza.
- Il richiamo alle garanzie dell'art. 6 CEDU necessita di dimostrare che, in concreto, l'impossibilità di partecipare abbia prodotto una lesione effettiva del diritto di difesa; l'esistenza di rimedi processuali adeguati (impugnazione) può escludere la sussistenza della violazione.
- Quando si sospetti una discrepanza tra quanto autorizzato dalle autorità estere e la decisione nazionale, la via corretta è l'impugnazione del provvedimento principale; tentativi di riforma con strumenti procedurali limitati rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- È buona pratica, prima del trasferimento temporaneo, assicurarsi per iscritto che il periodo concesso copra tutte le udienze rilevanti o ottenere dalla autorità richiedente l'impegno a richiedere proroghe formali se necessarie.
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