Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di accertamento della "collaborazione impossibile o inesigibile", sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare le risultanze del giudizio di cognizione, dalle quali sarebbe emerso che egli non aveva acquisito informazioni utili per l'accertamento dei fatti e per l'identificazione degli autori del reato; dunque deduceva vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che il ricorrente, nel frattempo (dal 28/04/2023), era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale: ciò ha realizzato l'obiettivo cui era indirettamente finalizzata l'istanza originaria, determinando la perdita dell'interesse concreto, attuale e necessario ad ottenere la decisione richiesta. Per la sopravvenuta inattualità dell'interesse non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)
Usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse; l'art. 591 è invocato come norma di rito che consente l'inammissibilità quando venga meno il requisito soggettivo dell'interesse all'impugnazione.
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Richiamato nei principi di diritto sulla nozione di interesse ad impugnare: l'interesse è requisito soggettivo che deve essere concreto, attuale e sussistere al momento della proposizione del gravame e della decisione; la Corte applica questo principio per valutare la sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione: se nel frattempo si realizza l'obiettivo perseguito dall'impugnante, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopraggiunta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta acquisizione dei benefici concreti richiesti con l'istanza impugnata (es. affidamento in prova, misure alternative ottenute) assorbe la finalità dell'impugnazione e rende priva di rilevanza la valutazione sulla fondatezza del provvedimento originario.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza d'interesse non produce automaticamente effetti di soccombenza: di norma non comporta condanna alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Per evitare l'inammissibilità, chi impugna dovrebbe valutare se chiedere anche pronunce declaratorie o misure che conservino un interesse giuridicamente efficace anche in caso di mutamento della situazione fattuale; altrimenti l'impugnazione rischia di diventare priva di oggetto.
- Quando si contesta la motivazione del giudice di merito è importante dimostrare che, anche se sopravvengono fatti nuovi, permane un interesse residuo e giuridicamente rilevante che giustifichi la valutazione della corte di legittimità.
- La procedura e i richiami alle decisioni delle Sezioni Unite sono rilevanti per la definizione della nozione di interesse: la giurisprudenza consolidata chiarisce i criteri utilitaristici e temporali per la persistenza dell'interesse ad impugnare.
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