Ordinanza n. 1520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio n. 23726/2025, chiedendone la riforma e la sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non riporta nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti in primo grado o i motivi specifici d’appello. In sede cautelare, l’appellante ha allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza gravata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena, senza definire in questa fase la fondatezza dei motivi d’appello. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato opportuno mantenere integra la situazione esistente, rilevando sia il pregiudizio allegato dall’appellante sia il rischio che l’esecuzione della sentenza potesse arrecare pregiudizio alle parti appellate qualora la sentenza fosse poi riformata, imponendo una complessa attività di adeguamento al giudicato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento pieno incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata in attesa della decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more del giudizio di merito, anche considerando il rischio che l’esecuzione della sentenza determini conseguenze difficilmente reversibili.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere valutati non solo il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche gli effetti pregiudizievoli che l’esecuzione della sentenza potrebbe produrre sulle parti appellate qualora la decisione fosse successivamente riformata.
- Il rischio di dover compiere una complessa attività di adeguamento al giudicato, in caso di futura riforma della sentenza eseguita, può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’esecutività.
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