Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio n. 23726/2025, chiedendone la riforma e la sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non riporta nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti in primo grado o i motivi specifici d’appello. In sede cautelare, l’appellante ha allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza gravata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena, senza definire in questa fase la fondatezza dei motivi d’appello. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato opportuno mantenere integra la situazione esistente, rilevando sia il pregiudizio allegato dall’appellante sia il rischio che l’esecuzione della sentenza potesse arrecare pregiudizio alle parti appellate qualora la sentenza fosse poi riformata, imponendo una complessa attività di adeguamento al giudicato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento pieno incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata in attesa della decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more del giudizio di merito, anche considerando il rischio che l’esecuzione della sentenza determini conseguenze difficilmente reversibili.
  • Nel bilanciamento cautelare devono essere valutati non solo il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche gli effetti pregiudizievoli che l’esecuzione della sentenza potrebbe produrre sulle parti appellate qualora la decisione fosse successivamente riformata.
  • Il rischio di dover compiere una complessa attività di adeguamento al giudicato, in caso di futura riforma della sentenza eseguita, può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’esecutività.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.