Cassazione Penale, Ordinanza n. 09516/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sui lavoratori nel periodo dicembre 2017-novembre 2018, per un importo complessivo annuo di euro 46.038, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità. In particolare ha contestato che i giudici di merito avessero attribuito alla dichiarazione UNIEMENS trasmessa all'INPS un valore probatorio eccedente la normativa di riferimento, sostenendo che un lavoratore aveva dichiarato di non essere stato pagato e di avere avviato una vertenza sindacale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non confrontato con l'orientamento di legittimità consolidato secondo cui, in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM10 formati secondo il sistema UNIEMENS possono valere come piena prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, poiché basati sui dati dichiarati dallo stesso contribuente. Ha inoltre osservato che la mancata corresponsione della retribuzione a un singolo lavoratore non implica automaticamente l'inaffidabilità della certificazione UNIEMENS. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Non citato nel testo; non incluso.
Massime di principio
- In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM10/UNIEMENS possono essere valorizzati come piena prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, quando risultino formati sulla base delle denunce rese dal datore di lavoro ai fini contributivi.
- La contestazione della prova fondata su UNIEMENS non può limitarsi a richiamare la dichiarazione di un singolo lavoratore asseritamente non pagato, se non si dimostra che tale circostanza incida effettivamente sulla correttezza complessiva dei dati dichiarati.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato nella decisione e che solleciti una rivalutazione di merito non idonea a scardinare la prova documentale valorizzata dai giudici di merito.
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