Ordinanza n. 445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6346/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento fondato sull'emersione di una fattispecie di reato ritenuta espressiva di mancata integrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento dell'amministrazione dell'Interno fondato sull'emersione di una fattispecie di reato, valutata come indice di mancata integrazione. Non sono indicati nel testo gli specifici motivi di appello dedotti dalla parte. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto quello del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR Lazio. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non manifestamente irragionevole né illogica la valutazione dell'Amministrazione, fondata sull'emersione di una fattispecie di reato espressiva di mancata integrazione. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non risultava preclusa la permanenza dell'appellante sul territorio nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa fondata sull'emersione di una fattispecie di reato può sostenere il diniego della misura provvisoria quando, all'esame sommario proprio della fase cautelare, non risulti manifestamente irragionevole o illogica.
- Il periculum in mora non è integrato quando il provvedimento contestato non preclude la permanenza dell'interessato sul territorio nazionale.
- La tutela cautelare deve essere respinta quando non risulti sussistente il periculum in mora, anche qualora la valutazione amministrativa contestata non appaia manifestamente irragionevole o illogica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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