Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre medici, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a scuole di specializzazione, avevano chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma l’aveva poi accolta solo in parte, escludendo il diritto al risarcimento per alcune specializzazioni e rideterminando il quantum in euro 6.713,93 per anno di corso, ma il dispositivo non riportava correttamente la riforma relativa alla posizione di uno degli attori, limitandosi a confermare per il resto la decisione di primo grado. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del d.lgs. 257/91, sostenendo che per i medici iscritti prima del 1° gennaio 1983 nessun risarcimento fosse dovuto anche se il corso era terminato dopo tale data; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia/omessa statuizione di riforma nel dispositivo sulla rideterminazione del danno spettante a un attore; 3) ulteriore censura sulla medesima questione del quantum, poi assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui per i medici iscritti prima del 1° gennaio 1983 non sarebbe dovuto alcun ristoro: il diritto sussiste anche per tali specializzandi, ma limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso. Ha accolto il secondo motivo, rilevando un vizio dell’impugnata sentenza per mancata chiara statuizione, nel dispositivo, sulla riforma del quantum dovuto a uno degli originari attori, nonostante la motivazione avesse già indicato l’importo corretto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
è il parametro formale invocato per denunciare l’erronea applicazione del d.lgs. 257/91
d.lgs. 257/91
la disciplina di recepimento della normativa comunitaria sulla remunerazione degli specializzandi, la cui applicazione temporale è stata controversa
violazione dell’articolo 112 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare l’omessa pronuncia o la mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e richiede una statuizione completa sulle domande devolute
direttiva 75/362/CEE
richiamata come fonte comunitaria in tema di formazione medica specialistica e armonizzazione dei titoli
direttiva 75/363/CEE
richiamata come fonte comunitaria che prevedeva una adeguata retribuzione per i medici in specializzazione
direttiva 82/76/CEE
la Corte, seguendo la CGUE e le Sezioni Unite, ne afferma l’applicabilità anche alle formazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, per gli effetti successivi al 1° gennaio 1983
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione della disciplina comunitaria sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi si sia iscritto al corso prima del 1982-1983, ma è limitato al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della scuola.
- Ai fini della tutela dei medici specializzandi, la data di inizio del corso non esclude di per sé il diritto al ristoro se gli effetti della mancata attuazione normativa si protraggono oltre il termine di trasposizione della direttiva.
- Sussiste vizio di omessa pronuncia o di incoerenza decisoria quando la motivazione quantifica il dovuto in un certo importo, ma il dispositivo non contiene una statuizione coerente di riforma rispetto alla sentenza di primo grado sulla medesima domanda.
- Quando il dispositivo lascia impregiudicata, per errore, una statuizione economica oggetto di devoluzione, la sentenza va cassata in relazione a tale capo e rinviata al giudice di merito per la corretta decisione.
- Le questioni interpretative già risolte dalla Corte di giustizia e poi recepite dalle Sezioni Unite vincolano la soluzione della controversia interna, specie quando riguardano l’ambito temporale di applicazione di direttive non tempestivamente trasposte.
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