Cassazione Penale, Sentenza n. 3549/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per custodia cautelare subita in un procedimento per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., contestando che la Corte territoriale avesse escluso l'indennizzo fondandosi su mere "sospette" frequentazioni e conversazioni ambigue e senza tener conto delle spiegazioni fornite dopo l'esecuzione della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato correttamente, con autonomia del giudice della riparazione, la sussistenza di dolo o colpa grave idonei a escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Sono stati valorizzati elementi indiziari (intercettazioni con riferimenti a oggetti illeciti, rinvenimento di un bilancino e ritagli di carta di alluminio in casa, frequentazioni con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti) che, pur non integrando rilevanza penale, hanno configurato una condotta che ha contribuito colposamente e in modo decisivo all'emissione della misura cautelare. Le spiegazioni del ricorrente non sono state valutate perché non specificate nel ricorso. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al rimborso al Ministero resistente, liquidato in euro 1.000 oltre accessori. Decisione del 10 dicembre 2021.
Norme richiamate
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che il giudice della riparazione debba accertare, con autonomia rispetto al processo penale, se la custodia sia dipesa anche da dolo o colpa grave dell'interessato tale da escludere l'indennizzo. La colpa rilevante è soprattutto quella oggettiva che, secondo il parametro dell"id quod plerumque accidit", poteva prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Giurisprudenza richiamata per chiarire che il giudice della riparazione valuta se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito, con valutazione "ex ante" e autonoma rispetto al giudizio penale; non è necessario che la condotta integri reato, ma che sia elemento causa dell'errore giudiziario.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)
Principio secondo cui il giudice della riparazione ha ampia libertà di valutare il materiale probatorio del processo al fine di accertare la sussistenza o meno delle condizioni per l'azione risarcitoria, compresa l'esistenza di cause di esclusione del diritto alla riparazione.
Massime di principio
- La colpa grave ai fini della riparazione non coincide con la "colpa penale": rileva soprattutto la componente oggettiva della condotta che, secondo il criterio dell"id quod plerumque accidit", poteva prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma ed "ex ante" del materiale probatorio: non deve accertare la commissione di un reato, ma se la condotta del detenuto ha concorso, anche per negligenza grave, a generare la falsa apparenza di un illecito.
- Elementi concreti e concatenati (es. intercettazioni con riferimenti sospetti, rinvenimento di strumenti tipici dell'attività illecita, frequentazioni con soggetti coinvolti in reati) possono fondare la valutazione di colpa grave anche se, singolarmente, non integrano rilevanza penale.
- Mere "sospette" conversazioni o ambigue frequentazioni possono non essere sufficienti se isolate; invece, una valutazione d'insieme di indizi concordanti può portare all'esclusione dell'indennizzo.
- In ricorsi per riparazione è fondamentale specificare nel dettaglio le spiegazioni offerte e dimostrare come esse incidano sulla gravità indiziaria: dichiarazioni generiche non autosufficienti rischiano di essere ignorate.
- Per chi intende chiedere la riparazione, conviene documentare e contestualizzare ogni elemento che possa smentire l'apparenza indiziaria (prove di innocenza, alibi, assenza di contatti rilevanti, fornire il contenuto preciso delle spiegazioni rese) e puntualizzare perché la condotta non poteva essere oggettivamente preveduta come causa di un intervento coercitivo.
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