Cassazione Penale, Sentenza n. 02238/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte di Appello di Palermo. La difesa deduceva plurime censure: (i) incompatibilità/violazione del contraddittorio perché la Corte di Appello, nel corso del processo di appello, avrebbe emesso l'ordinanza di sequestro senza interlocuzione della difesa e avvalendosi di informative dei ROS non acquisite nel dibattimento; (ii) il sequestro sarebbe stato disposto su beni già oggetto di sequestro probatorio e che la sentenza di primo grado aveva disposto di restituire, ma il dissequestro non era stato eseguito; (iii) motivazione del Tribunale di riesame apodittica circa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora (dispersione dei beni), nonostante allegazioni difensive sulla capacità reddituale della famiglia della ricorrente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i profili principali: ha confermato la legittimità della possibilità per il giudice dell'impugnazione (giudice del merito) di adottare misure cautelari reali incidentalmente al processo di merito (art. 321 e art. 91 disp. att. c.p.p.), sottolineando che tale domanda cautelare resta inaudita altera parte e non richiede il preventivo contraddittorio; ha affermato che gli atti e le informative utilizzati a sostegno della domanda cautelare possono restare nel fascicolo cautelare e non risultano inutilizzabili per il solo motivo di non essere stati acquisiti nel dibattimento, essendo l'apprezzamento della loro rilevanza fatto secondo le regole del giudizio cautelare; ha ritenuto inammissibile o improcedibile la doglianza relativa al dissequestro non eseguito; ha escluso la censura sulla motivazione perché le valutazioni sul fumus e sul periculum poggiavano sulla sentenza di primo grado e sulle indagini patrimoniali, questioni che, ove ridondanti in fatto, non sono sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La richiesta di trattazione orale è irrevocabile una volta ammessa; il provvedimento presidenziale che la accoglie determina la trasformazione del rito e vincola le parti rispetto alle successive fasi procedurali.
La misura cautelare reale può essere disposta dal giudice competente a pronunciare sul merito; la domanda cautelare resta incidente e inaudita altera parte rispetto al giudizio di merito, con possibilità di riesame e di revoca successiva qualora vengano a mancare i presupposti.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del merito la competenza a decidere sulle istanze cautelari connesse al procedimento principale; ciò non esclude la natura incidentale della domanda cautelare.
Richiamato in relazione alle diverse forme di trattazione (udienza pubblica o camera di consiglio) conseguenti alla richiesta di rito partecipato; sottolinea le differenze procedurali con impatto sulle facoltà delle parti.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non configurassero violazioni di legge sindacabili in cassazione, ma questioni di fatto o di merito non consentite in sede di legittimità.
La condanna per il delitto associativo ha costituito elemento rilevante (fumus commissi delicti) per il sequestro dei proventi e dei beni ritenuti riconducibili all'associazione; la sentenza di primo grado ha contribuito a cristallizzare elementi di gravità che legittimano la cautela.
Massime di principio
- La misura cautelare reale disposta dal giudice del merito nel corso del procedimento è procedura incidentale inaudita altera parte: il suo legittimo utilizzo non viene automaticamente escluso per il fatto che il provvedimento sia adottato durante il giudizio d'appello.
- L'utilizzo, ai fini cautelari, di informative o atti di p.g. non acquisiti nel dibattimento non produce per ciò solo la loro inutilizzabilità in sede cautelare; la valutazione della loro rilevanza spetta al giudice cautelare secondo le regole del relativo giudizio; eventuali profili di utilizzabilità nel giudizio di merito saranno valutati nel contraddittorio.
- La mancata esecuzione di un precedente ordine di dissequestro non impedisce di per sé l'adozione di un successivo sequestro preventivo sugli stessi beni se sussistono i presupposti di legge (fumus e periculum) ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
- In sede di cassazione non sono sindacabili i profili puramente valutativi e di fatto della motivazione del giudice del riesame; la Corte di legittimità interviene solo per questioni di diritto e violazioni di legge.
- La richiesta di trattazione orale in Cassazione, una volta ammessa, è irrevocabile e vincolante per le parti rispetto alle successive procedure e termini.
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