Cassazione Penale, Sentenza n. 47739/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salzano aveva chiesto, ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p., che il pubblico ministero procedesse all'esame del collaboratore di giustizia Francesco Barbato quale atto di indagine difensiva finalizzato a promuovere il giudizio di revisione della sua condanna irrevocabile, non potendo procedere direttamente il difensore per ragioni connesse alla condizione di protezione del teste. Il pubblico ministero non accolse la richiesta e il GIP dichiarò "non luogo a provvedere" ritenendo che la richiesta non rientrasse nelle fattispecie di incidente di esecuzione o reclamo e che, comunque, non fosse attivabile alcun provvedimento ex art. 391-bis, comma 7, c.p.p. in assenza di procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari. In cassazione Salzano ha dedotto: 1) errore nel ritenere che le indagini difensive per la revisione richiedano un procedimento penale pendente; 2) errata applicazione e difetto di motivazione rispetto all'art. 391-bis, comma 7, in quanto quella norma indica il PM come organo deputato a superare ostacoli alle indagini difensive e, in difetto, la parte può rivolgersi al giudice; 3) vizio per aver dichiarato incompetenza senza trasmettere al giudice ritenuto competente ai sensi degli artt. 23 e 666 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha affermato che il difensore può essere legittimamente incaricato, ai sensi dell'art. 391-nonies c.p.p., di attività investigativa preventiva anche in funzione di una possibile revisione della sentenza; che, se occorre rimuovere ostacoli od assumere atti istruttori, la competenza è del giudice dell'esecuzione (e non del giudice della revisione) e va applicato lo schema procedurale previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.; che l'ordinanza impugnata (declaratoria di non luogo a provvedere) non poteva essere emessa. Di conseguenza il decreto impugnato è annullato e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare l'istanza previa verifica della propria competenza quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina le indagini difensive e si interpreta nel senso che tali indagini possono essere legittimamente svolte anche con finalità di promuovere il giudizio di revisione; dunque la richiesta di svolgere un atto istruttorio per revisione rientra nelle indagini difensive.
Originariamente concerne lo stallo dovuto alla condizione di detenuto e le autorizzazioni al difensore; la Corte lo interpreta come norma che indica il pubblico ministero quale organo deputato a intervenire per superare le condizioni ostative all'espletamento delle indagini difensive e, in difetto di intervento del PM, la parte può rivolgersi al giudice competente.
Consente di conferire al difensore il mandato per compiere attività investigativa preventiva; la Corte lo ritiene applicabile anche per la ricerca di elementi finalizzati alla promozione del giudizio di revisione.
Prevede la possibilità per il giudice di concedere autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle indagini difensive; la Corte lo richiama tra gli strumenti per superare ostacoli.
Attribuisce al giudice la possibilità di assumere atti istruttori; la Corte lo segnala come strumento che il giudice può adottare quando occorre procedere direttamente.
Consente al giudice di rimuovere ostacoli all'esercizio dei poteri attribuiti al difensore; la Corte lo ricorda tra le misure disponibili al giudice dell'esecuzione.
Norme generali sui provvedimenti del giudice; la Corte afferma che, in coordinamento con le norme sulle indagini difensive, il giudice dell'esecuzione deve adottare lo schema procedimentale previsto dall'art. 667, comma 4.
Schema procedurale che il giudice dell'esecuzione deve seguire nell'esaminare istanze relative ad indagini difensive, garantendo la possibilità di revisione della decisione e gli accertamenti necessari.
Individua la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte dispone che il GIP dovrà verificare la propria competenza quale giudice dell'esecuzione ai sensi di questa norma.
Riguardano la competenza e le eventuali trasmissioni di atti tra giudici; la Corte censura il GIP per aver dichiarato incompetenza senza disporre la trasmissione al giudice ritenuto competente.
Massime di principio
- Le indagini difensive previste dall'art. 327-bis c.p.p. possono essere svolte anche con finalità di promuovere il giudizio di revisione; non è necessario che vi sia un procedimento penale pendente affinché tali indagini siano legittimamente richieste.
- Se l'espletamento di un atto istruttorio è reso impossibile per ragioni oggettive (es. collaboratore di giustizia in programma di protezione), il difensore può chiedere l'intervento del pubblico ministero; in difetto di intervento del PM, la parte può rivolgersi al giudice competente per rimuovere l'ostacolo o per ottenere che il giudice assuma direttamente l'atto.
- La competenza a decidere sulle richieste di misure volte a consentire indagini difensive prodromiche alla revisione è del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.), il quale deve seguire la procedura di cui all'art. 667, comma 4; non spetta al giudice della revisione decidere in prima battuta su tali misure.
- Avverso provvedimenti de plano del giudice dell'esecuzione relativi a indagini difensive, il rimedio ordinario è l'opposizione davanti allo stesso giudice; il ricorso per cassazione è ammesso in caso di abnormità del provvedimento.
- Il giudice non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza senza valutare se trasmettere l'istanza al giudice competente; deve verificare la competenza e, se del caso, adottare provvedimenti per rimuovere gli ostacoli all'attività difensiva.
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