Sentenza del 09/10/2019 n. 7692 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 214/2019 - ACCERTAMENTO - Precedente PVC - Omessa preventiva notifica del pvc - Mancata allegazione all'accertamento - Esclusione - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento sostenendo, principalmente, che il processo verbale di constatazione (PVC) non gli fosse stato notificato né allegato all'avviso di accertamento, con conseguente nullità per carenza di motivazione. Ha inoltre contestato la ricostruzione dei maggiori ricavi, l'omessa considerazione dei costi, l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti, la configurabilità di una società di fatto, l'efficacia probatoria del PVC, l'utilizzo di presunzioni di secondo grado e il raddoppio dei termini di accertamento in pendenza del procedimento penale.
La decisione
La CTR ha dichiarato l'appello inammissibile-improcedibile perché l'appellante non aveva integrato il contraddittorio nei confronti del soggetto chiamato nel giudizio di primo grado. Nel merito, comunque, ha ritenuto l'appello infondato: la mancata notifica e allegazione del PVC non comportava nullità, poiché l'avviso di accertamento esponeva in modo sufficientemente dettagliato i fatti e il percorso logico dell'accertamento, consentendo al contribuente di difendersi concretamente. Il Collegio ha inoltre ritenuto provati i fatti materiali attestati nel PVC, configurabile una società di fatto coinvolta nella frode carosello, legittima la ricostruzione dei ricavi sulla base dei movimenti bancari e delle medie di settore e non necessaria l'attesa dell'esito penale. L'appellante è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre oneri se dovuti.
Norme richiamate
Il raddoppio dei termini era collegato alla sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia.
Per il raddoppio dei termini di accertamento non era necessaria una condanna penale definitiva, essendo sufficiente, secondo la disciplina applicabile al caso, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, tempestivamente adempiuto.
La ricostruzione induttiva dei redditi può fondarsi su elementi presuntivi idonei, purché adeguatamente indicati e valorizzati nell'atto impositivo.
I movimenti bancari non giustificati e le operazioni extraconto possono essere utilizzati per ricostruire presuntivamente maggiori ricavi, in assenza di specifiche giustificazioni del contribuente.
La frode carosello descritta è stata ritenuta idonea a integrare i presupposti del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, giustificando l'attivazione del procedimento penale e il raddoppio dei termini secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- La mancata notifica o allegazione del PVC non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: la nullità sussiste solo se il contribuente non è stato posto in condizione di comprendere le contestazioni e di esercitare pienamente la difesa.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem anche senza allegazione del PVC, purché riporti in modo sufficientemente completo i fatti, le verifiche svolte e il ragionamento seguito dall'Amministrazione.
- La difesa concreta del contribuente è rilevante: se egli contesta puntualmente i fatti e le operazioni contenuti nel PVC, ciò può dimostrare che ha compreso le ragioni dell'accertamento e indebolire l'eccezione di carenza motivazionale.
- Il PVC fa piena prova, fino a querela di falso o prova contraria, dei fatti direttamente attestati dai pubblici ufficiali; non hanno invece la stessa efficacia vincolante le valutazioni, deduzioni o dichiarazioni meramente riportate.
- La gestione di fatto di un'impresa e l'esistenza di una società di fatto possono essere desunte da una pluralità di elementi concreti, quali rapporti diretti con clienti e fornitori, gestione dei pagamenti, presentazione di documenti e comuni finanziamento e organizzazione dell'attività.
- Nelle frodi carosello, la buona fede dell'acquirente non può essere affermata in modo meramente astratto: deve essere valutata alla luce degli indici concreti che dimostrano la conoscenza o partecipazione alla frode.
- Nel processo tributario, l'esito del procedimento penale non è necessariamente pregiudiziale: l'accertamento fiscale può procedere autonomamente sulla base degli elementi raccolti dall'Amministrazione.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto litisconsorte o chiamato nel giudizio può condurre all'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito.
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