Cassazione Penale, Ordinanza n. 06463/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla natura meramente fattuale e rivalutativa delle censure, non consentita in sede di legittimità, e dalla correttezza logica della motivazione della Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi sono stati proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 16 settembre 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo di impugnazione, comune a entrambi, consisteva in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella accolta dal giudice di merito: i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati in appello. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, logica e priva di contraddizioni, e che le censure si limitavano a reiterare questioni di merito già esaminate.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli esterni di ragionamento per rivalutarne il merito
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali o in una mera contrapposizione tra lettura difensiva e valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella adottata nei gradi di merito, né apprezzare nuovamente la tenuta logica della decisione attraverso modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata.
- Quando la motivazione della sentenza di appello è congrua, logica e priva di contraddizioni, le censure che reiterano questioni di merito già esaminate non superano il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →