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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06463/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla natura meramente fattuale e rivalutativa delle censure, non consentita in sede di legittimità, e dalla correttezza logica della motivazione della Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi sono stati proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 16 settembre 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo di impugnazione, comune a entrambi, consisteva in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella accolta dal giudice di merito: i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati in appello. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, logica e priva di contraddizioni, e che le censure si limitavano a reiterare questioni di merito già esaminate.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli esterni di ragionamento per rivalutarne il merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali o in una mera contrapposizione tra lettura difensiva e valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella adottata nei gradi di merito, né apprezzare nuovamente la tenuta logica della decisione attraverso modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione della sentenza di appello è congrua, logica e priva di contraddizioni, le censure che reiterano questioni di merito già esaminate non superano il vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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