Ordinanza n. 1416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2397 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 2397 del 2026, favorevole alla società privata, con riferimento all'esecuzione della sanzione di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. La domanda cautelare riguardava l'esecuzione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni, irrogata in relazione a verbali di contestazione risalenti al periodo giugno-settembre 2024. Dal testo non emergono gli specifici motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado; risulta esaminata soltanto la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di Roma Capitale. A una sommaria delibazione, la sospensione dell'esecutività della sentenza non è risultata assistita dal requisito del pregiudizio grave e irreparabile, valutato mediante comparazione degli interessi contrapposti. La sanzione di sospensione dell'attività per quindici giorni è stata ritenuta suscettibile di differimento fino alla prossima definizione nel merito dell'appello, anche considerando che i verbali di contestazione risalgono al periodo giugno-settembre 2024. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; la decisione respinge la sospensione per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente apprezzabile nella comparazione degli interessi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, da valutare attraverso la comparazione degli interessi contrapposti.
- Non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile l'esecuzione differibile di una sanzione di sospensione dell'attività per un periodo limitato, quando la definizione nel merito dell'appello sia prossima.
- Nel bilanciamento cautelare, la risalente esecuzione dei fatti o degli atti presupposti può concorrere a escludere l'urgenza della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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