Cassazione Penale, Sentenza n. 27209/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'11/02/2021 che aveva rideterminato le pene: Gullà (anni 2) per reati connessi a dichiarazione fraudolenta e fatture inesistenti relative agli anni d'imposta 2010-2011; Madia (anni 2 mesi 9) per reati riferiti agli anni 2009-2010; Branca (anno 1) per reato relativo alle fatture inesistenti. Gullà deduceva, tra l'altro, mancanza di correlazione dell'imputazione al capo A1, pluralita intrinseca di contestazioni rispetto a un unico reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000), non applicabilita dell'aumento previsto dall'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 per fatti anteriori alla conoscenza della norma, e l'illegittimita retroattiva dell'estensione della confisca per equivalente introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n.3 (connessa all'applicabilita dell'art. 578-bis c.p.p.). Branca e Madia proponevano un unico motivo generico: carenza di motivazione rispetto a cause di non punibilita, eccessivita della pena e errata qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha separato la trattazione del ricorso di Gullà e rinviato la sua posizione al nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite fissata per il 29/09/2022, poiche la questione dell'applicabilita dell'art. 578-bis c.p.p. e della confisca per equivalente per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge del 2019 e' stata ritenuta rilevante e in corso di esame da parte delle Sezioni Unite. I ricorsi di Branca e Madia sono stati dichiarati inammissibili per genericita e carenza di specificita rispetto alla motivazione del giudizio di merito; i due ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2; art. 8; art. 17, comma 1-bis
Le norme in tema di reati tributari sono l'oggetto delle imputazioni; in particolare e' dedotta la questione se piu' contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella stessa dichiarazione possano integrare piu' reati autonomi (art.2) o un unico reato di dichiarazione fraudolenta. L'applicazione dell'aumento previsto dall'art.17, comma 1-bis e' contestata con riferimento alla sua applicabilita retrospettiva per fatti anteriori alla conoscenza della norma
Art. 578-bis: disciplina l'estensione degli effetti della dichiarazione di estinzione del reato sulla confisca per equivalente; la sua applicabilita ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'intervenuta normativa e' questione rimessa alle Sezioni Unite. Art. 616: prevede le conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso, tra cui le spese e il versamento a favore della Cassa delle Ammende
art. 1, comma 4, lettera f
Ha esteso la confisca per equivalente ai reati tributari; solleva il problema di retroattivita' se applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata dalla Corte di Cassazione come principio di riferimento nel valutare se l'inammissibilita sia imputabile a colpa della parte; qui la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico, non circostanziato e privo di specifico confronto con la motivazione del giudice di merito e' ragione sufficiente per la declaratoria di inammissibilita.
- Se e' in discussione un punto di diritto rilevante e potenzialmente risolutivo (es. applicabilita di norme processuali rispetto a fatti anteriori alla loro entrata in vigore), la Corte di Cassazione puo' separare la posizione del ricorrente e rinviare la trattazione in attesa della soluzione delle Sezioni Unite.
- Le questioni di retroattivita relative alla confisca per equivalente e all'applicazione di disposizioni intervenute successivamente al fatto (es. legge 9/2019 e art. 578-bis c.p.p.) richiedono un esame di principio che puo' condurre a sospensione del giudizio di legittimita fino a decisione unitaria delle Sezioni Unite.
- Per evitare l'inammissibilita, il ricorrente deve indicare in modo puntuale i vizi di diritto o di motivazione, collegandoli direttamente alle parti della decisione impugnata e spiegando il nesso probatorio o logico con il materiale processuale.
- La dichiarazione di inammissibilita comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma per la Cassa delle Ammende) salvo che non emerga che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
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