Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48658/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione del provvedimento che ha respinto l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente aveva citato il Ministero della Giustizia; il giudice ha ritenuto che il soggetto legittimato passivo fosse l'Ufficio finanziario e ha respinto il ricorso per mancata notifica a quest'ultimo, senza disporre l'integrazione del contraddittorio e senza assegnare termine per la notifica, applicando peraltro l'art. 98 d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza fondata. Ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui, quando l'opposizione al decreto di rigetto è tempestivamente depositata presso il giudice ma non è stata notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante, ciò non comporta inammissibilità del gravame; il giudice deve disporre la rituale notifica all'Amministrazione finanziaria e consentire al ricorrente di eseguirla per instaurare correttamente il contraddittorio. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di Trani per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    Disciplina l'opposizione al provvedimento amministrativo di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta che l'opposizione tempestivamente depositata non sia automaticamente inammissibile per mancata notifica all'amministrazione interessata, e che l'eventuale omissione vada sanata mediante integrazione del contraddittorio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98

    Richiamato nel provvedimento impugnato in modo ritenuto erroneo: l'art. 98 riguarda l'ammissione al beneficio, non il rigetto, quindi la sua applicazione a giustificazione del rigetto dell'opposizione è impropria secondo la Corte.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n.18842/2016 e precedenti)

    La Corte richiama il consolidato orientamento che impone, in caso di mancata notifica all'amministrazione finanziaria quando l'opposizione è comunque depositata, l'ordine al giudice di disporre la notifica/integrazione del contraddittorio e non la dichiarazione di inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando l'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato è tempestivamente depositata presso il giudice ma non notificata all'amministrazione finanziaria, ciò non comporta automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica.
  • Se il convenuto indicato in giudizio non è quello che l'amministrazione ritiene competente, il giudice deve consentire la regolarizzazione del contraddittorio (assegnando termine per la notifica) prima di respingere il ricorso per difetto di legittimazione passiva.
  • Non è corretta l'applicazione di norme relative all'ammissione al beneficio (es. art. 98 d.P.R. 115/2002) per giustificare il rigetto dell'opposizione contro il diniego; il giudice deve valutare la procedura di instaurazione del contraddittorio.
  • Per il ricorrente: depositare tempestivamente l'opposizione e, se possibile, provvedere anche alla notifica all'amministrazione competente; se il giudice contesta la legittimazione passiva, chiedere espressamente l'integrazione del contraddittorio o impugnare con cassazione in caso di rigetto improprio.
  • Conseguenza processuale della violazione: annullamento del provvedimento impugnato e rinvio o trasmissione per ulteriore corso quando il giudice ha omesso di disporre la regolarizzazione del contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.