Cassazione Penale, Sentenza n. 38391/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il reato di riciclaggio commesso in concorso con l'organizzazione camorristica della famiglia D'Amico Mazzarella. Il motivo principale del ricorso deduce la violazione dell'art. 648-bis c.p.: essendo Varlese ritenuto affiliato al clan, dovrebbe operare la clausola di riserva dell'art. 648-bis che esclude la punibilità per riciclaggio se il provento deriva dall'associazione mafiosa. Il ricorrente sostiene che la qualificazione come affiliato impedirebbe l'imputazione per riciclaggio. Il tribunale e la Corte hanno invece ritenuto, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e delle risultanze, che il denaro oggetto di riciclaggio proveniva da specifici delitti-scopo commessi dall'organizzazione (es. traffico di droga) e che Varlese non era collocato nell'organigramma dell'associazione ma fungeva da parente che agevolava l'associazione ripulendo e investendo i proventi
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla clausola di riserva dell'art. 648-bis, confermando la motivazione del Tribunale secondo cui i proventi oggetto del riciclaggio derivavano dai singoli delitti-scopo posti in essere dall'organizzazione e non dall'associazione mafiosa in quanto tale. Il Tribunale aveva inoltre qualificato Varlese come soggetto esterno/parento che favoriva l'associazione ripulendo i proventi della droga. Conseguentemente la clausola di esclusione della responsabilità non opera e la misura cautelare rimane giustificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
La clausola di riserva prevista dall'art. 648-bis esclude il concorso tra il reato di associazione mafiosa e il reato di riciclaggio quando il denaro presunto riciclato derivi dall'associazione mafiosa in quanto tale. Non si applica invece quando i proventi oggetto del riciclaggio provengono da specifici delitti-scopo commessi dall'organizzazione e riciclati da soggetti che non hanno partecipato alla commissione di quei delitti
Norma correlata al riciclaggio/reimpiego richiamata nella motivazione; la giurisprudenza considera congiuntamente le discipline di cui agli artt. 648-bis e 648-ter nella verifica della clausola di riserva
Sezioni Unite, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 (Rv. 259587)
non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva
La pronuncia chiarisce che la clausola di riserva opera quando i proventi derivano dall'associazione mafiosa in quanto tale; tuttavia le Sezioni Unite precisano che può configurarsi il concorso se l'associato ricicla proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non ha contribuito
Massime di principio
- La clausola di riserva dell'art. 648-bis va valutata in base alla natura della fonte dei proventi: se i proventi derivano dall'associazione in quanto tale la clausola può escludere la responsabilità per riciclaggio; se derivano da specifici delitti-scopo commessi dall'organizzazione e riciclati da terzi la clausola può non operare
- Occorre distinguere il ruolo soggettivo dell'imputato: l'appartenenza all'organizzazione non esclude automaticamente la fattispecie di riciclaggio quando l'imputato sia accertato come soggetto che ripulisce proventi di reati-scopo senza far parte dell'organigramma operativo
- La qualificazione fattuale compiuta dal giudice (ruolo nell'organizzazione, fonte dei proventi, contributo causale alla commissione dei reati-scopo) è determinante; in sede di impugnazione è necessario contestare specificamente tali accertamenti di fatto per poter ottenere un riesame favorevole
- In casi analoghi è strategico per la difesa dimostrare il nesso diretto tra i proventi e l'associazione in quanto tale oppure provare l'assenza di ogni partecipazione dell'imputato ai delitti-scopo per invocare la clausola di riserva
- La giurisprudenza di legittimità consente applicazioni differenziate della clausola: verificare sempre la giurisprudenza più recente e i precedenti delle Sezioni Unite per argomentare la portata della clausola di riserva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38355/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38356/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38358/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38359/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38360/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38362/2022 del 12/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →