Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16925/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata rapina impropria, contestando: 1) la qualificazione giuridica del fatto (sostengono che Ardian non aveva sottratto nulla e che la violenza sarebbe stata reazione delittuosa dell'addetto alla sicurezza; Liliana non avrebbe avuto comportamento aggressivo); 2) la mancata applicazione della diminuzione per fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 (anche in rapporto alla natura tentata del fatto e al basso valore della merce); 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen., delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena (critica sulla riduzione per il tentativo, ritenuta insufficiente). Il fatto di causa: rimozione delle placche antitaccheggio da due giubbotti del valore complessivo di euro 99,90, occultamento nella borsa di Liliana, scoperta dagli addetti, reazione con spinte e pugni e minacce di morte da parte di Ardian verso l'addetto alla sicurezza Diop Mohamadou Mourtale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentata rapina impropria: gli atti idonei alla sottrazione erano stati compiuti e la violenza/minaccia è stata usata per garantirsi l'impunità. Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di lieve entità (art.62 n.4) in considerazione del valore non del tutto modesto dei beni e del tenore violento delle condotte, così come ha negato le attenuanti generiche, motivando la dosimetria anche con i precedenti penali dei ricorrenti e con lo stadio avanzato dell'azione (i capi erano già occultati nella borsa). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e, in via equitativa, a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.

    La circostanza attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva della offensività del fatto; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il danno e la gravità della condotta (valore dei beni e violenza/minaccia al vigilante) escludessero la speciale tenuità.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    La sentenza costituzionale ha ampliato l'applicabilità della diminuzione per lieve entità anche in materia di rapina; tuttavia la Corte di Cassazione ha osservato che tale principio può essere applicato solo se dalla motivazione di merito emergono elementi indicanti offensività minima, cosa che nel caso di specie non si è verificata.

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio del 'concorso anomalo' per ritenere Liliana responsabile anche se non ha materialmente esercitato violenza, quando la violenza è sviluppo logicamente prevedibile del programmato furto.

  • art. 52 cod. pen.

    Richiamato implicitamente per escludere che la reazione violenta dell'imputato possa configurarsi come legittima difesa rispetto all'intervento dei commessi; la Corte ha ritenuto che la violenza fosse finalizzata all'impunità, non a difendersi da illecito altrui.

  • artt. 380 comma 2 lett. f) e 383 comma 1 c.p.p.

    Richiamati per chiarire il potere dei privati di procedere all'arresto in flagranza e il fatto che la reazione violenta per sottrarsi a tale arresto non è legittima difesa ma elemento della rapina impropria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sull'imposizione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La rimozione di dispositivi antitaccheggio e l'occultamento della merce, anche se la sottrazione non si perfeziona, unite all'uso di violenza o minacce per assicurarsi la fuga configurano la tentata rapina impropria.
  • Il compartecipe che non esercita materialmente violenza può essere comunque responsabile per rapina impropria quando la violenza o la minaccia sono sviluppo logicamente prevedibile del programmato furto (concorso anomalo, art.116 c.p.).
  • L'attenuante per fatto di lieve entità (art.62 n.4) richiede valutazione complessiva dell'offensività: basso valore della cosa e assenza di violenza sono condizioni rilevanti; la mera ridotta entità del bene non basta se è presente violenza o minaccia significativa.
  • La sentenza della Corte Costituzionale che amplia la portata della lieve entità può essere invocata in sede di impugnazione successiva, ma la Cassazione può applicarla solo se la motivazione di merito consente di ritenere l'offensività minimale; altrimenti occorre annullare e rinviare per accertamenti di fatto.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il suo apprezzamento se la motivazione è congrua e fondata su precedenti e sulle circostanze del fatto.
  • Se la doglianza coinvolge accertamenti di fatto non compiuti in grado d'appello o in contrasto con le risultanze probatorie, la Cassazione deve annullare o dichiarare inammissibile il ricorso, evitando di svolgere indagini di merito al posto del giudice territoriale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.