Cassazione Penale, Sentenza n. 4571/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Contestava la carenza probatoria sull'elemento oggettivo della distrazione di euro 476.857 (mancata prova della riconducibilità delle somme al patrimonio sociale, del conto corrente e delle date di transito), lamentava l'inversione dell'onere della prova e la genericità delle affermazioni della Corte territoriale. Quanto alla bancarotta documentale, ha dedotto che, essendo mero amministratore di fatto e detenuto dal 2000, non avrebbe potuto materialmente partecipare all'occultamento delle scritture e che non risultano prove del "previo concerto" con l'amministratore di diritto. Infine, ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della confessione spontanea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e manifestamente generici i motivi di ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nell'ipotesi di mancato rinvenimento di cespiti, l'imprenditore/fallito ha l'onere di indicare la destinazione dei beni; ha confermato che il dolo nella bancarotta documentale può desumersi logicamente dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale e dalla funzione della tenuta irregolare della contabilità. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza dell'entità delle somme distratte e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso era presentato nei limiti di detta norma e la Corte ne valuta la genericità e l'aderenza ai requisiti di specificità.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale: il dolo generico può essere desunto con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale ove la tenuta irregolare dei libri sia funzionale all'occultamento di atti depauperativi.
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Standard del dubbio ragionevole: il dubbio invocato dall'imputato deve essere plausibile e ancorato alle risultanze processuali, non solo astrattamente ipotizzabile.
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato da L. 23 giugno 2017, n. 103)
Previene la condanna alle spese per ricorsi inammissibili e la determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per la parte ricorrente dichiarata colpevole della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma che disciplina la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nella fase di cassazione; qui richiamata per rendere note le conclusioni del PG.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
Citata in relazione al principio di equità nella determinazione dell'ammenda da versare alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, se i cespiti non sono rinvenuti dalla procedura, l'imputato ha l'onere di indicare e provare la destinazione dei beni o del ricavato; l'assenza di tale prova può essere logicamente e legittimamente valutata come distrazione.
- Il ruolo di "amministratore di fatto" può integrare responsabilità penale se emergono elementi che dimostrino un contributo personale e concreto alla gestione societaria e alle condotte fraudolente (gestione conti, formazione fatture, registri IVA).
- Per la bancarotta fraudolenta documentale il dolo può essere desunto con metodo indiziario dalla sussistenza della bancarotta patrimoniale e dalla funzione occultativa della tenuta irregolare delle scritture.
- La confessione spontanea non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: la sua rilevanza può essere esclusa se contrastata da gravi elementi di disvalore (importo delle distrazioni, precedenti, modalità della condotta).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; argomentazioni generiche o congetturali sono spesso ritenute manifestamente infondate o inammissibili.
- Per prevenire responsabilità in simili vicende è fondamentale documentare la provenienza e la destinazione dei flussi finanziari (estratti conto, contratti, fatture), tenere e consegnare la contabilità e, in caso di contestazioni, produrre elementi precisi che confutino le ricostruzioni logiche dell'accusa.
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