Cassazione Penale, Sentenza n. 23950/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione e la erronea applicazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione) in quanto, a seguito dell'intervento normativo del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (che avrebbe abrogato l'art. 485 c.p. e modificato l'art. 491 c.p.), la falsificazione dell'assegno non trasferibile era divenuta irrilevante penalmente. Sosteneva quindi che, essendosi la ricezione dell'assegno falsificato verificata in epoca successiva alla depenalizzazione del reato presupposto, mancava il delitto presupposto della falsificazione e dunque non poteva ravvisarsi il reato di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha richiamato un orientamento recente (Sez.2, 25/09/2024, n. 37162) secondo il quale la ricezione di assegni non trasferibili falsificati dopo l'abolitio criminis prevista dal d.lgs. n. 7 non integra ricettazione in mancanza del delitto presupposto; nel caso di specie la ricezione è stata ritenuta avvenuta successivamente alla depenalizzazione, con conseguente insussistenza del reato di ricettazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata perché manca il delitto presupposto quando quest'ultimo è stato abrogato/depenalizzato.
Il d.lgs. n. 7 (citato) ha determinato l'abrogazione o la depenalizzazione di fattispecie di falso come quella della falsificazione di assegni non trasferibili; la sentenza rileva che, ove il reato presupposto sia stato depenalizzato, non sussiste più la ricettazione collegata.
Modificato dal medesimo intervento normativo; la modifica rientra nella ricostruzione che ha portato alla depenalizzazione di talune fattispecie di falso.
Intervento normativo richiamato dal ricorrente e dalla Corte come causa dell'abolitio criminis rispetto alla falsificazione di assegni non trasferibili (in particolare per il fenomeno della 'clonazione'), con effetti sull'imputabilità del reato di ricettazione quando la ricezione si verifica dopo la sua efficacia.
Ordinanza/segnalazione: Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40256 (sentenza Felughi)
Precedente delle Sezioni Unite che aveva affermato l'irrilevanza penale della falsificazione di assegni non trasferibili; richiamato dal ricorrente e rilevante nella valutazione della esistenza del reato presupposto.
Sez. 2, 25/09/2024, n. 37162
Orientamento recente della stessa sezione richiamato dalla Corte di Cassazione che stabilisce che la ricezione di assegni non trasferibili falsificati dopo l'abolitio criminis non integra il reato di ricettazione per assenza del reato presupposto.
Massime di principio
- Se il reato presupposto della ricettazione (es. falsificazione) è stato abrogato o depenalizzato prima della consumazione della condotta di ricezione, la ricettazione non può essere configurata per mancanza del delitto presupposto.
- Per valutare la sussistenza della ricettazione è decisivo il momento temporale in cui si è consumata la ricezione rispetto alla data di efficacia dell'abrogazione/depenalizzazione: l'abolitio criminis opera a favore dell'imputato se il fatto si è verificato dopo la modifica normativa.
- Occorre distinguere le diverse modalità di falsificazione (per esempio 'clonazione') e verificare se l'intervento normativo le ha espressamente ricomprese nella depenalizzazione; la giurisprudenza recente ha ritenuto che alcune forme sono interessate dall'abolitio criminis.
- La prova della sussistenza del reato presupposto grava sulla accusa: se non è possibile dimostrare che la condotta di falsificazione fosse penalmente rilevante al momento del fatto, non può sussistere la ricettazione collegata.
- In casi simili è opportuno valutare la presenza di eventuali fattispecie penali alternative o fattispecie amministrative/tributarie applicabili ai fatti, oltre alla verifica dell'effetto dell'intervento legislativo.
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