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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18659/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e del conseguente integrale pagamento di quanto dovuto; ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle entrate nel 2012; il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. In Cassazione la ricorrente aveva proposto cinque motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, con integrale pagamento di quanto liquidato da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., documentando domanda di definizione, comunicazione della riscossione e bollettini di pagamento.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ove perfezionata con il pagamento integrale di quanto liquidato, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 225/2016

    Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata quale base della procedura di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente documenta l'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge e l'integrale pagamento di quanto richiesto, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può non provvedere sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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