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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34972/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito a concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato la pena concordata tra le parti. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, in particolare con riferimento all'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che nel gravame di appello l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e che non erano state prospettate davanti al giudice di appello questioni concernenti cause di proscioglimento. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile sia perché i motivi rinunciati non sono più deducibili in cassazione, sia per l'interruzione della catena devolutiva sulla questione non proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla non applicabilità al concordato in appello dei limiti previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma precisando che la deducibilità in cassazione resta comunque preclusa rispetto ai motivi rinunciati in appello e rispetto a questioni non devolute al giudice di secondo grado. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado e non costituisce rito speciale; la sentenza resa in tale sede non è soggetta, per analogia, ai limiti impugnatori propri del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disciplina restrittiva dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento è speciale e non è estensibile al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti sostanziali di ammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Costituisce il parametro generale dei motivi di ricorso per cassazione, applicabile anche alle sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei limiti non preclusi dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 129 c.p.p.

    Le cause di proscioglimento non possono essere dedotte in cassazione quando il relativo tema non sia stato devoluto al giudice di appello e sia precluso dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza resa in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è assoggettata ai limiti impugnatori previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché tale limite è norma speciale non estensibile in via analogica.
  • Nel concordato in appello, i limiti al ricorso per cassazione derivano soprattutto dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti rinunciati si forma un giudicato sostanziale che preclude la successiva riproposizione delle stesse censure.
  • Il giudice di secondo grado che recepisce un accordo sulla pena non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando le parti abbiano rinunciato ai motivi relativi al merito e alla responsabilità.
  • È inammissibile in cassazione la censura che investa questioni non devolute al giudice di appello, perché la mancata impugnazione specifica in secondo grado determina la formazione del giudicato sul punto.
  • L'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. rileva solo sul piano del rito camerale/de plano per la declaratoria di inammissibilità, non come fonte di ulteriori limitazioni sostanziali del diritto di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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