Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/09/2025 n. 24474 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di pagamento TARI per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativi alle aree portuali detenute da Sorima. La CTR del Veneto aveva confermato l'accoglimento dell'impugnazione della contribuente, ritenendo carente il potere impositivo del Comune dopo la costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale e considerando che Sorima producesse soltanto rifiuti speciali. Veritas ha proposto nove motivi di cassazione: ha contestato la permanenza della potestà impositiva comunale e la motivazione della CTR su tale punto; la valutazione della suscettibilità delle aree a produrre rifiuti e l'omessa dichiarazione della contribuente; la motivazione sull'esclusiva produzione di rifiuti speciali; l'omessa pronuncia sulla dichiarazione, sulla quota fissa TARI e sull'addizionale provinciale; l'impugnabilità degli avvisi di pagamento; e, infine, la mancata integrazione del contraddittorio con il Comune di Chioggia e la Provincia, oggi Città Metropolitana di Venezia.

La decisione

La Cassazione ha esaminato per primo il nono motivo. Ha escluso che fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti della Città Metropolitana, in quanto il contribuente può agire contro il concessionario o l'ente impositore senza che tra loro sussista, per ciò solo, litisconsorzio necessario; la chiamata dell'ente creditore prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 è una facoltà del concessionario. Ha invece accolto il motivo quanto al Comune di Chioggia: poiché il Comune aveva partecipato al primo grado e in appello si discuteva del merito della pretesa e dei poteri impositivi dell'ente, sussisteva un litisconsorzio processuale in appello e il contraddittorio doveva essere integrato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà chiamare in giudizio il Comune e riesaminare la controversia. Gli altri otto motivi sono stati dichiarati assorbiti: la Cassazione non ha deciso nel merito la debenza della TARI, la natura dei rifiuti, l'impugnabilità degli avvisi, la quota fissa o l'addizionale provinciale. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall' art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.

    La chiamata dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione è una facoltà, non un obbligo che imponga al contribuente o al giudice di integrare il contraddittorio. Serve a informare l'ente e permettergli di intervenire sulle contestazioni relative a vizi a esso imputabili.

  • Art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e artt. 331 e 332 c.p.c.

    Vanno richiamati, in proposito, i principi fissati a S.U. da questa Corte la quale ha avuto modo di chiarire che in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell' art. 53 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.

    Nel processo tributario con più parti resta applicabile la distinzione civilistica tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti. Nelle cause scindibili non occorre coinvolgere in appello ogni parte del primo grado se è venuto meno il suo interesse a parteciparvi; nel caso concreto, invece, il Comune doveva partecipare perché l'appello riguardava il merito della pretesa e i suoi poteri impositivi.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto della riscossione per contestare la pretesa tributaria, il contribuente può agire contro l'ente impositore o contro il concessionario: la loro presenza congiunta non è automaticamente necessaria.
  • La chiamata dell'ente creditore da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, è facoltativa e consente all'ente di difendersi; non determina di per sé un litisconsorzio necessario.
  • In appello tributario la necessità di coinvolgere le parti del primo grado dipende dalla natura della causa e dall'interesse concreto alla partecipazione. Se la controversia riguarda il merito della pretesa e i poteri impositivi di un ente che ha partecipato al primo grado, il contraddittorio può dover essere integrato nei suoi confronti.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo processuale e dispone il rinvio, i motivi di merito dichiarati assorbiti non costituiscono una decisione definitiva sulla fondatezza del tributo: dovranno essere esaminati dal giudice di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.