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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1504/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione per furto aggravato ritenendo errata l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché, anche valutando l'integrazione di una sola delle circostanze aggravanti contestate (in particolare l'esposizione della merce alla pubblica fede e la violenza sulle cose), i limiti edittali della pena supererebbero la soglia prevista per l'operatività della causa di esclusione. Inoltre il PM lamentava che il Tribunale avrebbe motivato sull'insussistenza dell'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 cod. pen. ma non avrebbe detto nulla circa l'aggravante relativa alla violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile perché il P.M. non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato: le censure risultano contraddittorie e generiche e non indicano quale specifico passaggio della motivazione della sentenza di primo grado si intenda censurare. Conseguenza: l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Campobasso resta integra; il ricorso viene respinto per inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dei limiti di pena; la Corte sottolinea che, nell'impugnazione, il P.M. deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito circa l'operatività o meno della causa di esclusione, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • n.7 dell'art. 625 cod. pen.

    Riferita come circostanza aggravante (esposizione della merce alla pubblica fede); la Corte osserva che il Tribunale ha trattato e motivato sull'insussistenza di tale aggravante, e il P.M. non ha efficacemente confutato quella motivazione.

  • Massima giurisprudenziale - Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016

    Richiamata per il principio che il gravame in Cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o non riferite a specifici passaggi motivazionali rendono il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito; attacchi generici o contraddittori vengono dichiarati inammissibili.
  • Per invocare la non applicabilità dell'art. 131-bis occorre dimostrare concretamente che, anche tenuto conto di eventuali aggravanti, i limiti edittali superano la soglia prevista: ciò va ricostruito e contestato specificamente rispetto alla motivazione del giudice.
  • Se il giudice di merito motiva l'insussistenza di una o più aggravanti, il ricorrente deve indicare quali passaggi di quella motivazione ritiene errati e perché; la semplice affermazione della loro esistenza non è sufficiente.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio ai fatti: in assenza di un’efficace censura sulla motivazione, non si entra nel merito delle valutazioni di fatto e diritto svolte dal tribunale di primo grado.

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