Cassazione Penale, Ordinanza n. 41338/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ha censurato, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sostenendo l'insussistenza del concorso del ricorrente nella detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha inoltre contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le doglianze mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; osserva inoltre che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'affermazione del concorso nella detenzione della droga, valorizzando plurimi elementi fattuali, e che il richiamo alla condotta del fratello non era decisivo. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito è ritenuta adeguata, anche in ragione della diversa tipologia di sostanze stupefacenti, della resistenza opposta durante la perquisizione e dei precedenti specifici.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, логica e priva di vizi manifesti.
- L'accertamento del concorso dell'imputato nella detenzione di sostanza stupefacente può essere sorretto da una valutazione complessiva di plurimi elementi di fatto; la critica che si appunti su un singolo elemento non decisivo non è idonea a scalfire la tenuta della motivazione se il ragionamento decisorio è globalmente coerente.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o del tutto apodittica; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.
- La reiterazione, in memoria, delle stesse doglianze già formulate nel ricorso, quando esse richiedano apprezzamenti di merito, non consente di superare la causa di inammissibilità già ravvisata.
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