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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29192/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che, pur avendo confermato la condanna (10 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento in continuazione), ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La difesa denunciava: errore di diritto per richiamo al previgente art. 53 della legge n. 689/1981 (alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022) anziché all'art. 56-quater introdotto dal d.lgs. n. 150/2022; vizio di motivazione per avere ritenuto "opaca" la documentazione ISEE e quindi impossibile determinare il valore giornaliero di conversione; omissione nel valutare la possibilità di fissare il parametro minimo di conversione tenendo conto delle difficili condizioni economiche dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della sostituzione della pena. Ha annullato con rinvio la decisione impugnata solo quanto al diniego della conversione della pena detentiva in pecuniaria, disponendo un nuovo esame da parte della Corte d'appello di Perugia. Ha escluso vizi sulla declaratoria di responsabilità e sulla pena detentiva applicata, dichiarando irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena detentiva ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Indica il procedimento nel corso del giudizio di cognizione per la valutazione della richiesta di sostituzione della pena; conferisce al giudice poteri istruttori per accertare la situazione economica e patrimoniale dell'imputato prima di decidere sulla conversione.

  • art. 53 legge n. 689/1981 (previgente)

    La Corte ha ritenuto errato il richiamo al previgente testo di questa norma come parametro di conversione; quel riferimento non può essere usato come standard predefinito dopo la novella normativa e la pronuncia della Consulta.

  • art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    È la norma di riferimento attuale per determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria da applicare in sostituzione della pena detentiva; lascia un'ampia forbice discrezionale al giudice per tarare la conversione in funzione delle condizioni economiche e familiari dell'imputato.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 28 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità di parti del previgente ordinamento (collegate all'art. 53), ma non può essere usata come parametro rigido per fissare il valore giornaliero minimo di conversione; l'interpretazione deve avvenire alla luce dell'attuale art. 56-quater.

  • Sezioni Unite, sentenza Gagliardi n. 24476 del 22/04/2010

    Principio consolidato secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non è preclusa dall'esistenza di condizioni economiche disagiate: la presunzione di inadempimento prevista dal secondo comma dell'art. 58 L.689/1981 riguarda solo le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), non la pena pecuniaria.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamato in relazione al principio per cui la presunzione di inadempimento si riferisce alle pene sostitutive con prescrizioni e non alla pena pecuniaria semplice.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale e alla pena detentiva; la cassazione ha annullato solo il profilo sostitutivo.

Massime di principio

  • La determinazione della pena pecuniaria sostitutiva va effettuata secondo l'attuale disciplina (art. 56-quater L.689/1981 come modificato dal d.lgs. n.150/2022), non sulla base del previgente art. 53 o di valori fissati dalla giurisprudenza costituzionale come standard rigido.
  • La condizione economica sfavorevole dell'imputato non costituisce di per sé un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: la presunzione di inadempimento non si applica automaticamente alla pena pecuniaria semplice.
  • Se la documentazione economica prodotta dalla difesa appare "opaca" o contraddittoria rispetto a elementi acquisiti d'ufficio, il giudice deve esercitare i poteri istruttori (anche secondo il percorso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.) per chiarire la situazione, anziché rigettare immediatamente la richiesta di conversione.
  • Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nel fissare il valore giornaliero di conversione entro i parametri legislativi; tale discrezionalità va esercitata in modo da garantire proporzionalità e finalità rieducative/prevenitive della sanzione alla luce delle condizioni economiche e familiari dell'imputato.
  • La cassazione può annullare e rinviare limitatamente al profilo della sostituzione della pena, lasciando invece definitiva l'affermazione di responsabilità e la pena detentiva quando questi aspetti non siano stati impugnati o risultino ineccepibili.

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