Sentenza n. 10308/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022, mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati; - di tutti gli atti e documenti richiamati nel provvedimento impugnato ivi incluse in particolare le Delibere aziendali per la definizione della somma dovuta da codesta azienda, sulla base dell'articolo 9-ter, comma 9, del d.l. 78/2015 e del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, e, in particolare, quelle: a) n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Piacenza avente ad oggetto «Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza»; b) n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda USL di Parma avente ad oggetto «Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati»; c) n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda USL di Reggio Emilia avente ad oggetto «Pay back D.M. - Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; d) n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Modena avente ad oggetto «Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; e) n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda USL di Bologna avente ad oggetto «Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; f) n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Imola avente ad oggetto «Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; g) n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Ferrara avente ad oggetto «UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018»; h) n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto «Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati»; i) n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto «Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 - Certificazione dati»; l) n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto «Pay back D.M. - Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017»; m) n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto «Pay back dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; n) n. 212 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto «Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; o) n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto «Pay back DM - deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240»; p) n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto «Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente a oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso a quelli impugnati; nonché' per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 9 aprile 2025: per l’annullamento, - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante «Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e dei relativi allegati, e, in particolare, di quello n. 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025 nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna alla ricorrente, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024; - della nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia-Romagna, avente a oggetto «Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018»; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione e al pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti regionali di aggiornamento adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti statali, regionali e delle aziende sanitarie, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione regionale di aggiornamento del ripiano, adottata in asserita ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, nonché la relativa comunicazione regionale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia di annullamento. Tuttavia, il pagamento non è stato qualificato come evento satisfattivo della pretesa azionata, poiché la domanda originaria mirava all'annullamento degli atti per evitare il pagamento e non all'accertamento dell'avvenuta soddisfazione della pretesa. La richiesta di cessazione della materia del contendere avrebbe potuto fondarsi soltanto sull'eventuale annullamento d'ufficio degli atti impugnati, che non risultava intervenuto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione del tetto di spesa per i dispositivi medici e del ripiano posto a carico delle aziende fornitrici.
È richiamato quale base normativa del versamento degli oneri di ripiano effettuato dalla ricorrente nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio di annullamento, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse quando introduce una situazione di fatto e di diritto nuova e rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
- Il pagamento spontaneo dell'obbligazione amministrativamente imposta non costituisce, di per sé, un evento satisfattivo della domanda di annullamento, quando la pretesa azionata consisteva nell'eliminazione degli atti al fine di evitare il pagamento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della situazione controversa per effetto di un'attività dell'amministrazione pienamente satisfattiva della pretesa azionata; in mancanza, ove il pagamento abbia comunque reso inutile la pronuncia, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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