Cassazione Penale, Ordinanza n. 40690/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata quanto all'affermazione di responsabilità per guida in stato di ebbrezza e alla sola rideterminazione della pena già operata in appello. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche già concesse come prevalenti e ha rideterminato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il fatto contestato è la guida a Palermo in data 3 maggio 2019, con riferimento al tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del Codice della strada. Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione lamentando la mancata declaratoria di nullità dell'accertamento del tasso alcolemico, sostenendo che l'esame non sarebbe stato preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto la doglianza non consentita perché meramente riproduttiva di una censura già valutata e disattesa in appello; i giudici di merito avevano infatti desunto la prova dell'avvenuto avviso dalla testimonianza dell'agente operante, il quale aveva spiegato che l'omessa indicazione nel verbale dipendeva da mera dimenticanza, anche per la concitazione del momento dovuta allo svenimento dell'imputato. Il ricorso non confutava in modo specifico tale ricostruzione né offriva argomenti idonei a incrinarne la tenuta logica.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata nel caso concreto.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato unitamente alla disposizione principale quale base normativa della contestazione.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere fornita anche tramite la deposizione dell'agente operante, quando l'avviso non risulti dal verbale.
- La valutazione dell'attendibilità della testimonianza dell'operante richiede una motivazione rigorosa del giudice di merito, che deve considerare precisione e completezza della deposizione, ragioni della mancata verbalizzazione e tempestività dell'avvertimento.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre argomenti già esaminati e disattesi in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso non offre alcuna ragione in fatto o in diritto idonea a scardinare la motivazione di merito, la doglianza è inammissibile.
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