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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06360/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione, deducendo un vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto e, correlativamente, una violazione di legge in relazione alla clausola di riserva contenuta nell'art. 648 c.p. Sosteneva in sostanza che la detenzione del bene dovesse essere ricondotta al reato presupposto e non alla ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva censure già dedotte in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ed era inoltre diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito nel ritenere integrata la ricettazione e non il furto, in assenza di elementi idonei a dimostrare che la detenzione fosse l'esito diretto del furto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come fattispecie invocata dalla difesa per una possibile riqualificazione del fatto in furto, ma ritenuta non praticabile sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato per la clausola di riserva; la Corte ribadisce che essa non opera quando mancano elementi che consentano di ricondurre la detenzione alla diretta derivazione dal furto, anziché alla ricezione di cose di provenienza illecita.

  • Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01

    Precedente utilizzato a sostegno del principio secondo cui la clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non opera in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente riproduttive di motivi già dedotti in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; tali doglianze sono non specifiche e solo apparenti.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e del materiale probatorio secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
  • La clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non esclude la ricettazione quando manchino elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrare che la detenzione della cosa sia la diretta conseguenza del furto.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo congruo e non illogico della qualificazione del fatto come ricettazione, la censura che chieda la riqualificazione in furto è inammissibile se richiede una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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