Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per due episodi di truffa, ritenendo i reati estinti per prescrizione. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161, comma 2, c.p., nonché dell'art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente calcolato il termine prescrizionale. In particolare, secondo il ricorrente, la recidiva specifica reiterata avrebbe dovuto incidere anche sul termine base di prescrizione; pertanto, il massimo edittale della truffa, aumentato per recidiva, avrebbe portato a un termine ordinario di sei anni, ulteriormente aumentabile per interruzione fino al limite complessivo di dieci anni. Di conseguenza, la prescrizione non sarebbe maturata alla data della sentenza di primo grado, essendo intervenuto un atto interruttivo (decreto di citazione a giudizio) il 13 dicembre 2019 e non essendo decorso, a suo dire, il termine utile per estinguere il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la causa estintiva della prescrizione era maturata. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di pluralità di atti interruttivi, l'estinzione del reato non è esclusa solo se non è superato il termine massimo di prescrizione e, tra un atto interruttivo e l'altro, non è integralmente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 c.p. Nel caso concreto, tra il decreto di citazione a giudizio del 13 dicembre 2019 e la sentenza di primo grado del 18 dicembre 2025 era decorso integralmente il termine ordinario di prescrizione, spirato il 13 dicembre 2025. La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure del Procuratore generale e ha confermato l'effetto estintivo già dichiarato dal Tribunale.
Norme richiamate
La disposizione incriminatrice della truffa individua il reato contestato nei due episodi oggetto del procedimento.
Il termine ordinario di prescrizione per i delitti rileva ai fini del calcolo dell'estinzione; nel caso concreto è stato ritenuto pari a sei anni.
Disciplina gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte coordina tale norma con l'art. 161 c.p. per valutare l'effetto degli atti processuali successivi.
Stabilisce il limite massimo dell'aumento del termine prescrizionale per effetto dell'interruzione; la Corte ne fa applicazione nel quadro del calcolo complessivo della prescrizione.
La recidiva specifica reiterata è considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale rilevante nel computo del termine base di prescrizione.
Massime di principio
- In materia di prescrizione, quando vi siano più atti interruttivi, la non maturazione dell'estinzione richiede sia il rispetto del termine massimo di prescrizione, sia il fatto che tra un atto interruttivo e il successivo non sia decorso integralmente il termine ordinario di prescrizione.
- L'effetto interruttivo della prescrizione opera entro una logica di bilanciamento tra interesse punitivo dello Stato e diritto dell'imputato a non restare indefinitamente esposto alla pretesa punitiva.
- La recidiva specifica reiterata, quando abbia natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine base della prescrizione, oltre che sull'aumento conseguente all'interruzione.
- Se dopo un atto interruttivo non intervengono ulteriori atti processuali entro il termine ordinario di prescrizione, il reato deve ritenersi estinto anche se il termine massimo teorico non è ancora esaurito.
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