Sentenza del 03/02/2017 n. 2895 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall’avviso di liquidazione con cui si recuperavano le imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto dell’immobile. Dopo che la CTP di Palermo aveva accolto il ricorso del contribuente, la CTR della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’Amministrazione avesse desistito, sulla base di una lettera SERIT che comunicava l’annullamento totale dell’iscrizione a ruolo. In Cassazione, l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: sosteneva che lo sgravio fosse stato disposto in esecuzione della sentenza di primo grado e non costituisse un’autotutela o una rinuncia all’appello. La Corte ha rilevato che il ricorso non riportava il testo della lettera SERIT su cui si fondava la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, dichiarando inammissibile l’unico motivo per difetto di autosufficienza: senza trascrivere la lettera SERIT, non era possibile verificare sulla base del solo ricorso la censura relativa alla qualificazione dello sgravio. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR. L’Agenzia è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
il motivo di ricorso è inammissibile perchè è privo del requisito dell'autosufficienza sancito dall'art. 366 c.p.c. , non avendo la ricorrente riportato nel ricorso il testo della lettera inviata dalla SERIT al contribuente sulla quale la CTR ha basato il proprio giudizio.
Il ricorrente per cassazione deve riportare nel ricorso il contenuto dell’atto amministrativo decisivo per la censura, quando ciò è necessario per consentire alla Corte di verificarla sulla base del ricorso stesso. La mancata trascrizione comporta l’inammissibilità del motivo.
Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione era invocata dall’Agenzia per sostenere che lo sgravio fosse stato eseguito in conseguenza della sentenza favorevole al contribuente, e non come atto di autotutela. La Corte non ha deciso nel merito questa interpretazione, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale indicata dall’Agenzia per denunciare l’errore di diritto della CTR; la Corte non ha esaminato la censura nel merito, essendo il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se la censura dipende dal contenuto di una comunicazione o di un atto amministrativo, occorre riportarne il testo in modo sufficiente a consentire la verifica diretta della doglianza.
- Non è possibile ottenere l’esame nel merito di una contestazione sulla natura o sugli effetti di uno sgravio se il ricorso non riproduce l’atto determinante su cui si fonda la decisione impugnata.
- La decisione non stabilisce se uno sgravio disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente costituisca rinuncia all’appello o mera esecuzione della sentenza: tale questione è rimasta non decisa per ragioni processuali.
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