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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00387/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'attualità e all'eccezionalità delle esigenze cautelari. Si deduceva che, a fronte del consistente tempo intercorso (fatti risalenti a 2016-2017), dell'assenza di precedenti recenti o segnalazioni a carico e dell'essere l'imputata madre di due minori (di cinque anni e di un anno), il mantenimento della custodia in carcere fosse ingiustificato. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e, in subordine, l'applicazione degli arresti domiciliari o della custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ai sensi dell'art. 285-bis c.p.p.

La decisione

La corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, rilevando carenza della motivazione del Tribunale del riesame: pur avendo correttamente evidenziato la gravità dei fatti e i collegamenti dell'imputata con organizzazioni criminali, non ha dimostrato in modo compiuto perché sussistessero esigenze di "eccezionale rilevanza" tali da superare la presunzione favorevole prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. e non ha adeguatamente valutato la compatibilità delle esigenze cautelari con la custodia in struttura a custodia attenuata prevista dall'art. 285-bis. Ne è conseguito l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    "quando siano imputati donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che esistano esigenze di eccezionale rilevanza"

    Introduce una presunzione relativa favorevole alle madri di prole convivente fino a sei anni: la custodia in carcere è vietata salvo prova positiva di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; sposta l'onere motivazionale sul giudice che intenda mantenere il carcere

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede, per reati di particolare gravità e allarme sociale, la possibilità di custodia cautelare in carcere; nella vicenda è stato richiamato come presunzione favorevole alla misura carceraria che però può essere superata solo con adeguata prova delle esigenze di eccezionale rilevanza

  • art. 285-bis, cod. proc. pen.

    "nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano"

    Stabilisce la possibilità, quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ma compatibili, di collocare la madre in una struttura a custodia attenuata; impone al giudice di valutare la compatibilità tra esigenze cautelari e misure meno afflittive

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la competenza in caso di rinvio: disciplina l'autorità competente per il nuovo giudizio (motivazione della sentenza ne dispone il rinvio al Tribunale di Roma ai sensi di tale disposizione)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti amministrativi a cura della cancelleria a seguito della decisione; richiamata dalla corte per gli atti consequenziali all'annullamento

Massime di principio

  • La condizione di madre convivente di prole fino a sei anni determina una presunzione relativa contro la custodia in carcere: il giudice deve motivare positivamente l'esistenza di esigenze di "eccezionale rilevanza" per derogare a tale presunzione
  • La semplice gravità astratta del reato non è sufficiente: il giudice deve spiegare concretamente perché misure alternative (arresti domiciliari o istituto a custodia attenuata) non impedirebbero con ragionevole certezza la reiterazione di reati della stessa specie
  • Il tempo trascorso, l'assenza di segnalazioni o condotte recenti e lo stato di madre con figli minori sono elementi che possono concorrere a escludere l'attualità delle esigenze cautelari
  • Quando si invoca l'eccezionalità delle esigenze cautelari per mantenere il carcere, la motivazione deve essere completa e specifica: occorre descrivere i pericoli concreti (periculum libertatis) relativi al caso concreto
  • Se sussistono esigenze cautelari ma queste risultano compatibili con modalità meno afflittive, il giudice deve valutare e motivare l'opportunità di collocare la madre in una struttura a custodia attenuata ai sensi dell'art. 285-bis prima di confermare la custodia in carcere
  • In caso di motivazione carente, la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Corte

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